cartelle esattoriali

INTIMAZIONE DI PAGAMENTO NULLA SENZA LA PROVA DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI

07/06/2018


Sono queste le conclusioni che si leggono nel testo della sentenza n. 2197, pronunciata il 29.05.2018 dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.

La vicenda traeva origine dall’impugnazione, da parte del contribuente, di un’intimazione di pagamento, ex art. 50 – comma 2 – D.p.r. n. 602/1973, in relazione alla quale, quest’ultimo lamentava la mancata notifica degli atti prodromici richiamati nella stessa.

L’intimazione di pagamento, come tutti ricorderemo, rappresenta l’atto imprescindibile per iniziare l’esecuzione esattoriale nel caso in cui sia decorso più di una anno dalla notifica del titolo esecutivo, vale a dire della cartella di pagamento.

A tal proposito, l’art. 50 sopra menzionato afferma, appunto, che: “Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.”.

Ritornando al nodo della vicenda in esame, a seguito della pronuncia favorevole della Commissione tributaria provinciale, l’agente della riscossione parallelamente all’agenzia delle entrate chiamata in causa ricorrevano davanti ai Giudici d’appello al fine di vedersi riconosciuta l’infondatezza della doglianza sollevata dal contribuente in primo grado e condivisa dal relativo Collegio giudicante.

Ciò nonostante, nulla asserivano tuttavia, anche nel giudizio d’impugnazione, circa la prova dell’avvenuta notifica degli atti integralmente richiamati per relationem nel corpo motivazionale dell’intimazione di pagamento.

Ragion per cui, il Collegio di seconde cure non ha potuto che confermare il verdetto di primo grado, invocando, giustamente, nel caso di specie l’applicabilità del c.d. giudicato interno:

Preliminarmente va osservato che con l’atto di appello tanto l’Agenzia delle Entrate che Riscossione Sicilia nulla dicono o provano per contrastare la parte della sentenza appellata in merito alla omessa notifica degli atti prodromici (avviso di accertamento e cartella esattoriale).

Per cui si è formato il giudicato interno circa l’eccezione di mancata notifica dell’avviso di accertamento e della conseguente cartella esattoriale, entrambi atti prodromici dell’impugnata intimazione di pagamento.”.

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