cartelle esattoriali

LA NOTIFICA A MEZZO PEC E' NULLA SE LA CARTELLA E' ALLEGATA IN FORMATO PDF

06/07/2018


Il sequel giurisprudenziale in materia di notificazione di atti esattoriali a mezzo pec sembra non voler abbandonare, in nessun modo, la scia positiva che vede il contribuente trionfare in tutti quei casi in cui il messaggio di posta elettronica recapitatogli non contiene un file .p7m ma, più semplicemente, un mero file .pdf privo sia di sottoscrizione digitale che di una valida attestazione di conformità.

A sancire l’inidoneità di un simile formato a garantire l’identificazione dell’autore nonché l’immodificabilità del documento inviato, ci ha pensato ancora una volta la CTP di Napoli, con la sentenza n. 3790 del 12 aprile 2018.

In aderenza all’ormai orientamento maggioritario, i giudici partenopei hanno riconosciuto la fondatezza delle doglianze sollevate dal contribuente con il ricorso introduttivo del giudizio, concludendo per l’annullamento della cartella esattoriale impugnata.

Merita sottolineare, tuttavia, come la presente pronuncia assume particolare rilievo dal momento che, diversamente dalle altre, si sofferma in maniera scrupolosa tanto sulla mancanza della sottoscrizione digitale del file allegato, quanto sull’assenza di una valida attestazione di conformità al documento nativo originale.

Ciò, dal momento che, nel caso in esame, il file allegato al messaggio pec altro non può considerarsi che una mera copia per immagine su supporto informatico del documento nativo.

Dopo aver esposto, in maniera eloquente, la normativa che disciplina la notifica a mezzo pec degli atti della riscossione, la Commissione provinciale napoletana ha avuto modo di precisare quanto segue: “..Pertanto un atto, inviato mediante strumenti telematici, per poter validamente assolvere gli effetti che si propone, deve essere firmato digitalmente con firma qualificata o digitale se inviato in originale, ovvero, se inviato in copia per immagine, pur se firmato digitalmente con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, dovrà essere validato con certificazione di conformità all’originale.

Dunque l’estensione “.p7m” e, più in generale, l’uso della firma elettronica qualificata o della firma digitale (indipendentemente dall’estensione “grafica” del file) assicura l’integrità, l’immodificabilità, la paternità e il non ripudio (vale a dire l’impossibilità di disconoscerlo) di un documento informatico.

Orbene, nel caso oggetto di questo giudizio, l’Agenzia delle entrate-Riscossione si è limitata ad inoltrare al contribuente una copia per immagine di un documento informatico nell’estensione pdf, priva di sottoscrizione digitale e mancante di attestazione di conformità all’originale.

Il file/documento, oggetto della notifica nella semplice estensione “.pdf” appare inidoneo a dar prova dell’integrità del documento e della provenienza dello stesso. Il documento trasmesso via Pec si svela perciò carente di quelle procedure atte a garantire la genuinità, la paternità, l’univocità e l’immodificabilità e la non ripudiabilità dei documenti informatici, atteso che solo la firma digitale (di regola nella forma dell’estensione.p7m) attesta con certezza l’integrità, l’autenticità, la non ripudiabilità del documento nonché la sua immodificabilità.”.

Alla luce della pronuncia appena esposta, si consiglia quindi di non demordere dinanzi alla possibilità di sollevare una simile eccezione, tenendo sempre presente, tuttavia, come sarà, ad ogni modo, fondamentale, al fine dell’accoglimento del ricorso, esporre la doglianza in maniera chiara ed inequivoca.

Sfoglia questa categoria..

Richiedi una prima consulenza

Compila il form e ti ricontatteremo entro 24h.

Allega l'atto che hai ricevuto

Web Developement Obdo - graphic and web