cartelle esattoriali

IRPEF, IVA, IRES – PER LA CASSAZIONE IL TERMINE DI PRESCRIZIONE E’ QUINQUENNALE

24/01/2018


Da accogliere sicuramente con favore l’ultimo arresto della Suprema Corte in tema di prescrizione delle pretese tributarie riferite a tributi erariali, come Irpef, Iva e imposte similari.

Con la sentenza n. 930, depositata in segreteria il 17 gennaio scorso, i decidenti di legittimità, in aderenza all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la famigerata pronuncia n. 23397/2016, hanno accolto il gravame del contribuente che si doleva dell’impossibilità di applicare alla cartella di pagamento non opposta il termine ordinario di prescrizione, vale a dire quello decennale.

La notizia, in questo caso, è di quelle destinate a lasciare il segno se si considera che la questione in esame aveva ad oggetto delle cartelle di pagamento relative a tributi erariali, con ciò sancendo, quindi, in maniera definitiva, l’applicabilità anche alle pretese tributarie come IRPEF, IVA, ecc, del termine di prescrizione quinquennale entro cui esercitare il diritto alla riscossione delle somme.

Ricordiamo, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione(sentenza n. 23397/2016), chiamate a dirimere la vicenda relativa al corretto termine di prescrizione da considerare nel caso in cui la cartella di pagamento non fosse stata opposta nei 60 giorni seguenti alla sua ricezione da parte del contribuente, così avevano stabilito: “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.”.

Nonostante, però, il chiaro disposto degli Ermellini, la Commissione tributaria regionale di Roma, nel caso in esame, rigettava l’appello del contribuente, ritenendo la stessa che: “il credito erariale per la riscossione dell’imposta, a seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale, non ancora maturato poiché la cartella di pagamento era stata notificata in data 11.04.2007 ed il sollecito di pagamento il 14.06.2010.”.

Da qui il ricorso per Cassazione, dove il contribuente chiedeva la riforma della sentenza del Collegio regionale proprio in virtù del mancato allineamento di quest’ultimo ai principi stabiliti in materia dal massimo consesso delle Sezioni Unite.

Impugnazione, fortunatamente per il contribuente, rivelatasi vincente, con l’accoglimento totale del gravame e rinvio della questione alla CTR Lazio in diversa composizione.

A parere dei Giudici Supremi, infatti, “Le Sezioni Unite di questa Corte, decidendo la questione loro demandata da Cass. n. 1799/2016, si sono pronunciate sull’interpretazione da dare all’art. 2953 cod. civ. con riguardo specifico all’operatività o meno della ivi prevista conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, nelle fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.”.

Alla luce di ciò, pertanto, prosegue il Collegio: “la C.T.R. ha errato nel considerare IL CREDITO ERARIALE soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale a seguito di accertamento divenuto definitivo, in quanto la cartella di pagamento non opposta non è suscettibile di acquistare efficacia di giudicato con conseguente applicazione della prescrizione decennale prevista dall’art. 2953 c.c. (Cass. 2634/2014; Cass. 11941/2012; Cass. Sez. Un. 25790/2009).”.

Fermo il quadro che precede, possiamo dunque affermare, a questo punto, come anche il termine per riscuotere i crediti erariali (IRPEF, IVA, IRES, ecc.) a seguito della notifica della cartella esattoriale non può che ritenersi quinquennale, alla stregua di quanto già previsto per i tributi locali e le violazioni al codice della strada, con la conseguenza che, qualora l’agente della riscossione non ottemperi ad interrompere il decorso dello stesso con la notifica di atti idonei in tal senso, il successivo provvedimento inviato al contribuente non potrà che ritenersi inesorabilmente nullo.

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