cartelle esattoriali

L’AVVISO DI PRESA IN CARICO E’ ATTO AUTONOMAMENTE IMPUGNABILE (..A 2 CONDIZIONI)

14/02/2018


Tali sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 2575/48/18, depositata lo scorso 30 gennaio dalla Commissione tributaria provinciale di Roma.

La vicenda faceva seguito all’impugnazione da parte di un contribuente della comunicazione di “presa in carico”, per mezzo della quale, l’allora Equitalia Centro, richiedeva allo stesso di versare le somme dovute a seguito della notifica di un avviso di accertamento.

Per mero scrupolo, è doveroso ricordare, infatti, come gli avvisi di accertamento concernenti le imposte dirette e l’iva, nonché i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, emessi dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e successivi, diventano esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica.
Ciò significa che l’agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo così formato e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, può procedere ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

Tornando alla vicenda in esame, l’agenzia delle entrate, nel replicare alle doglianze del contribuente, eccepiva, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso, stante la non impugnabilità della comunicazione di presa in carico, e, in via principale, la legittimità del proprio operato in virtù della corretta notifica del propedeutico avviso di accertamento.

Soluzione che non ha convinto il Collegio capitolino.

Difatti, pur concludendo per il rigetto del ricorso, stante l’avvenuta dimostrazione in giudizio della corretta e regolare notifica dell’atto impositivo, i Giudici romani hanno, comunque, colto l’occasione per ribadire un importante principio di diritto, avendo cura di sottolineare come: “Non sembra revocabile in dubbio che la presa in carico sia atto impugnabile, posto che lo stesso non ha solo un contenuto informativo, ma anche funzione contestativa e sollecitatoria, si da poter essere paragonato, sul piano sostanziale, all’intimazione di pagamento.”.

Corollario di ciò – continua il Collegio – è rappresentato dal fatto che: “L’assimilazione sostanziale ne giustifica l’assoggettamento ad identico regime giuridico, ossia della non impugnabilità in se, ma solo in caso di mancata notifica dell’atto presupposto, a parte l’ipotesi – non ricorrente nel caso di specie – dei vizi propri.”.

Dall’analisi della pronuncia in rassegna, emerge quindi l’autonoma impugnabilità dell’avviso di presa in carico, ma, come evidenziano i decidenti di Via Lubicana, alla sola condizione che l’impugnazione dello stesso avvenga al fine di:

  1. contestare l’omessa notifica dell’atto presupposto;
  2. contestare specifici vizi propri dell’atto medesimo.

In tutti gli altri casi, il ricorso del contribuente dovrà, giocoforza, ritenersi inammissibile.

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