cartelle esattoriali

CARTELLE ESATTORIALI RELATIVE A TRIBUTI ERARIALI – PRESCRIZIONE QUINQUENNALE O DECENNALE?

18/02/2018


Il dubbio amletico che attiene all’individuazione del corretto termine di prescrizione per la riscossione delle imposte erariali, si risolve, ancora una volta, con l’affermazione della tesi sostenuta dal contribuente, ovverosia a favore del termine quinquennale.

A rinfittire l’orientamento di merito, che ormai da molto tempo cerca di blindare i principi contenuti nella famigerata pronuncia n. 23397/2016 delle Sezioni Unite, è intervenuta questa volta la Commissione Tributaria provinciale di Agrigento, con la sentenza n. 191 del 7 febbraio scorso.

Prima di introdurre i fatti che hanno condotto alla decisione in rassegna, è utile ricordare come nel nostro sistema giuridico - tributario non esista una specifica disposizione che individui, con esattezza, il termine di prescrizione dei tributi erariali, come Irpef, Iva, ecc.

Difatti, l’unica norma che più verosimilmente si candida a disciplinare la prescrizione per tale categoria di tributi è rappresentata dall’art. 2948, n. 4, del codice civile, dove si legge che: “Si prescrivono in cinque anni..gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.”.

Ora, considerato che le imposte erariali vengono liquidate sulla base di dichiarazioni annuali, e che, pertanto, l’importo che il singolo contribuente si ritrova a dover pagare in relazione alle stesse varia, inevitabilmente, da annualità ad annualità, ne discende come l’unica norma in grado di poter assurgere al rango di disciplina regolatrice il regime di prescrizione del diritto alla riscossione, non possa che essere, appunto, quella sopra citata.

Muovendo le mosse da questa premessa, i Giudici siciliani hanno accolto il ricorso presentato dal contribuente avverso un’intimazione di pagamento che conteneva, appunto, tributi erariali riferiti ad annualità ormai, pacificamente, prescritte.

Nel fare ciò, il collegio isolano, dopo aver esaminato le questioni preliminari, ha concluso a favore della prescrizione quinquennale, avendo cura di precisare come: “Nel sistema tributario italiano, non sussista una norma generale che stabilisca il termine prescrizionale del debito tributario. Ciò premesso, se da un lato è vero che l’ingiunzione fiscale costituisce atto amministrativo, cumulativo in sé delle caratteristiche proprie del titolo esecutivo e del precetto, dall’altro deve però escludersi che tale atto, in assenza di una pronuncia giurisdizionale, possa acquisire efficacia di “giudicato”. Da ciò consegue, logicamente, l’inapplicabilità dell’art. 2953 c.c., il quale dispone che<<i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni>>..(..)..Da questa premessa discende che un atto amministrativo (cartella di pagamento) non confermato da sentenza definitiva di condanna necessariamente soggiace agli ordinari termini di decadenza e prescrizione (da non intendersi per tali quelli di cui all’art. 2953 c.c..) Né può applicarsi estensivamente l’art. 2946 c.c., in base al quale la prescrizione decennale opera qualora la legge non disponga diversamente in quanto esiste una norma che dispone diversamente - art. 2948 n. 4 c.c. - il quale sottopone a prescrizione quinquennale<<tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi>>..(..)..Pertanto le obbligazioni tributarie (a prescindere dalla tipologia d’imposta) hanno fisiologicamente insita la caratteristica della “periodicità” alla quale l’art. 2948 n. 4. Devono essere ricondotte alla prescrizione quinquennale, (conforme CTP Reggio Calabria sentenza 16 aprile 2014).”.

Ancora una volta, dunque, i Giudici di merito ammettono come il termine entro il quale si prescrive il diritto alla riscossione dei tributi erariali non possa che essere quello quinquennale, con buona pace dell’agente della riscossione che, in diversi casi, oltre al rigetto della propria tesi si vede costretto a rifondere finanche le spese di lite in favore del contribuente.

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