cartelle esattoriali

L’ESTRATTO DI POSTE ITALIANE E’ INIDONEO A PROVARE L’INVIO DELLA RACCOMANDATA INFORMATIVA RICHIESTA DALL’ART. 140 C.P.C

22/03/2018


Sono queste le pregevoli conclusioni che si rinvengono nella pronuncia della Corte di Cassazione, n. 6524/2018, depositata in segreteria il 16 marzo scorso.

LA VICENDA

La controversia traeva origine dal ricorso di un contribuente casertano avverso una cartella di pagamento, in relazione alla quale lo stesso contestava l’omessa notifica dell’avviso di accertamento richiamato nell’atto opposto.

Nel costituirsi in giudizio, la parte pubblica controbatteva adducendo che la notifica dell’atto di accertamento prodromico fosse avvenuta ai sensi dell’art. 140, c.p.c., non essendo stato possibile rinvenire il contribuente presso il suo domicilio.

In virtù di ciò - aggiungeva l’ufficio - si era proceduto  all’invio della raccomandata informativa con la quale si metteva a conoscenza il contribuente dell’avvenuto deposito del plico presso la casa comunale, con contestuale invito al ritiro dello stesso.

Mentre la CTP accoglieva le doglianze del contribuente, la Commissione di seconde cure, in condivisione con la tesi dell’ufficio, dichiarava legittima la notifica dell’avviso di accertamento per intervenuta “compiuta giacenza”, non avendo il contribuente provveduto al ritiro del plico.

Da qui, l’approdo in Cassazione.

LA DECISIONE

Con mirabile esame delle norme in materia, i Massimi Giudici hanno accolto il ricorso del contribuente, non ritenendo idoneo a dimostrare l’invio della raccomandata informativa “l’estratto del sito internet di Poste Italiane”, depositato in giudizio dall’agente della riscossione proprio al fine di controdedurre all’eccezione del contribuente relativa all’omessa ricezione dell’avviso di accertamento propedeutico all’emissione della cartella di pagamento.

Tanto hanno fatto avendo modo di precisare come: “nella motivazione della sentenza impugnata non è specificato da quale <<documentazione agli atti>>, che non sia l’estratto del sito internet di Poste Italiane, riprodotto a pagina 20 del ricorso ed inidoneo a dimostrare la ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento, richiesta dalla parte finale dell’art. 140 c.p.c., sia stata tratta la conclusione che la raccomandata è stata ricevuta”.

Tale pronuncia appare molto interessante e significativa, per il fatto che quasi sistematicamente l’agente della riscossione, nei giudizi in cui viene contestato l’omesso invio della c.d. “raccomandata informativa” richiesta dal già citato art. 140 c.p.c., deposita, al fine di dimostrare il contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, gli estratti dei tabulati di Poste Italiane, oltretutto privi di qualsiasi firma o attestazione di ufficialità.

Con la sentenza in esame, pertanto, abbiamo la certezza che quei documenti non hanno alcun valore probatorio, rivestendo gli stessi la natura di meri documenti interni all’ufficio, come tali del tutto inidonei a suffragare l’asserzione di quest’ultimo circa l’avvenuta ricezione degli atti da parte del contribuente.

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