cartelle esattoriali

NOTIFICA A MEZZO PEC CARTELLA ESATTORIALE: INESISTENTE SE EFFETTUATA DA UN INDIRIZZO DIVERSO DA QUELLO "UFFICIALE"

11/01/2022


La delicata vicenda legata all’illegittimità della notifica a mezzo pec della cartella esattoriale, laddove effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica diverso da quello “ufficiale”, continua a maturare consensi presso i Giudici tributari. 

Da ultimo, la Commissione tributaria regionale della Toscana - per mezzo della sentenza n. 1526 (depositata il 15.12.2021) - ha ritenuto “inesistente” la notifica di alcune cartelle, nonché intimazioni di pagamento, proprio in ragione del fatto che la stessa era stata effettuata adoperando un indirizzo di posta elettronica certificata non presente nei pubblici registri.

La normativa di riferimento in materia di notificazione a mezzo pec dell’atto della riscossione, è contenuta nell’art. 26, comma 2, DPR n. 602/1973, il quale afferma che:

La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

 

IL CASO

Il caso in esame ha visto l’Agenzia delle Entrate Riscossione proporre appello dinanzi alla CTR della Toscana al fine di ottenere la riforma della sentenza emessa dai Giudici provinciali di Lucca, i quali avevano accolto parzialmente il ricorso di un contribuente che contestava la regolarità della notifica di una serie di cartelle esattoriali, sottese all’intimazione di pagamento impugnata.

Il contribuente appellato - per quanto qui di interesse - eccepiva, in via incidentale, l’inesistenza della notifica afferente alcune delle cartelle esattoriali impugnate, in quanto proveniente da un indirizzo PEC non presente nei Pubblici Elenchi previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, D.L. 179/12.

Lo stesso faceva presente - infatti - che dalla documentazione prodotta in giudizio dall’agente della riscossione, era agevolmente riscontrabile che le notifiche oggetto di contestazione provenissero da un indirizzo p.e.c. non censito in alcun pubblico registro (INI-PEC; REGISTRO IMPRESE; REGINDE), anziché dall’indirizzo ufficiale, come noto: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

 

LA DECISIONE 

Il Collegio regionale toscano, dopo aver dato atto della circostanza che l’Agenzia delle Entrate - Riscossione non aveva, in alcun modo, contestato l’allegazione dell’appellato circa la mancata inclusione nei pubblici registri (IPA – REGISTRO PP.AA. - REGINDE) degli indirizzi pec utilizzati per la notifica delle cartelle di pagamento, ha concluso per l’accoglimento di tale eccezione senza perdere, tuttavia, l’occasione di pronunciarsi sulla legittimità di una simile forma di notifica.

Sul punto, i Giudici del gravame hanno lapidariamente affermato quanto segue:

Deve **(..) in ogni caso **essere assicurato al destinatario di poter verificare che l’indirizzo pec dal quale proviene un atto della P.A. sia riconducibile effettivamente a quest’ultima e, quindi, ricompreso in pubblici elenchi.

A tal proposito, l’art 16 ter-I co. D.L. n. 179/2012 prescrive che, a far tempo dal 15.12.2013, per pubblici elenchi si intendono quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia (e cioè INI-PEC, Indice PA e PCT) e, pertanto, la notifica pec si intende validamente effettuata (nel rispetto degli altri requisiti richiesti ex lege) se effettuata DA un indirizzo Pec certificato ed inviata AD un indirizzo Pec anch’esso certificato.

Dal richiamato quadro normativo emerge incontestabilmente che il legislatore abbia ripetutamente sancito la necessità che l’attività di notifica avvenga mediante l’utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici elenchi: ciò, evidentemente, al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell’atto notificando.

Tale interpretazione, peraltro, trova il supporto della Suprema Corte (sez. VI, 27/06/2019, n. 17346) e della giurisprudenza di merito formatasi laddove viene prescritto che la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici registri (in tali termini anche l’art. 3-bis legge n. 53/1994).”.

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..Se anche tu hai ricevuto delle CARTELLE DI PAGAMENTO da un indirizzo pec diverso da quello ufficiale, non esitare a contattarci ai seguenti recapiti:  340 9631958 - info@danielebrancale.it, così da ottenere una prima consulenza gratuita volta alla verifica della legittimità dell’atto che ti è stato notificato.

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