cartelle esattoriali

CARTELLA DI PAGAMENTO NULLA SE NON PRECEDUTA DA AVVISO BONARIO

21/03/2022


La cartella di pagamento emessa a seguito di irregolarità riscontrate all’esito di un controllo automatizzato - ex art. 36 bis del D.p.r. n. 600/1973 e/o 54bis del ​​D.p.r. n. 633/72, è nulla laddove non sia preceduta dall’invio di un avviso bonario recante la comunicazione al contribuente dell’irregolarità riscontrata. 

Infatti - a parere della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro - salvo che l’errore sia rilevabile ‘ictu oculi’ attraverso un mero riscontro cartolare, è necessario un atto d’accertamento esplicitamente motivato che consenta al contribuente di conoscere il processo logico - giuridico dell’amministrazione nella diversa determinazione dell’imponibile, in modo da potersi adeguatamente difendere.

Sono queste le conclusioni cui è pervenuta la Curia decidente calabrese - a mezzo della sentenza n. 443/2022 (depositata il 04.03.2022) - nell’accogliere il ricorso di un contribuente lametino (difeso dal Dott. Daniele Brancale) che aveva impugnato una cartella di pagamento del valore di € 40.000, contestandone l’illegittimità in ragione dell’omessa (preventiva) notifica della comunicazione d’irregolarità (alias: avviso bonario).

FATTO

La vicenda traeva origine - come detto poc’anzi - dal ricorso proposto avverso una cartella di pagamento, ex art. 54bis - comma 3 - D.p.r. n. 633/1972, inerente l’omesso versamento dell’IVA in relazione all’anno d’imposta 2014.

Tra le varie doglianze, il ricorrente eccepiva  la nullità dell’atto impugnato per omessa notificazione dell’avviso bonario, vertendosi - nella fattispecie al vaglio dei Giudicanti - in un’ipotesi diversa dalla mera liquidazione delle imposte dichiarate (e non versate), trattandosi, più specificatamente, di un controllo avente ad oggetto molteplici irregolarità riscontrate dell’ufficio erariale, che, non a caso, avevano indotto quest’ultimo ad una diversa determinazione dell’imponibile dichiarato dal contribuente.

Proprio in virtù delle considerazioni sinora esposte, si chiedeva la nullità della cartella notificata, non essendo stata preceduta - come risultava senz’altro doveroso - dalla comunicazione d’irregolarità idonea a consentire al contribuente di afferrare il percorso logico giuridico che aveva indotto l’Amministrazione erariale a rideterminare l’imponibile comunicato in sede di dichiarazione annuale.

La parte resistente, dal suo canto, faceva presente - pur senza fornire prova alcuna - che l’atto presupposto alla cartella di pagamento notificata, era stato in realtà “trasmesso” al consulente del contribuente, “in conformità alla scelta effettuata dallo stesso in sede di presentazione del Modello UNICO”. 

DECISIONE

La curia provinciale calabrese - dopo attenta e scrupolosa disamina della documentazione versata agli atti del giudizio - ha ritenuto fondato il ricorso del contribuente, di fatto procedendo all’annullamento dell’atto esattoriale notificatogli.

Nel fare ciò, ha avuto modo di osservare quanto segue:

Merita accoglimento il motivo inerente alla nullità della cartella impugnata per omessa notificazione dell’avviso bonario. Invero, in proposito occorre richiamare il pertinente principio di diritto espresso dal S.C., secondo cui: “…l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt. 36-bis, collima 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54-bis, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA),non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi” (v. Cass., sez. V, sent. n. 5394/2016). 

In altri termini, la cartella di pagamento, emessa a seguito di irregolarità riscontrate all’esito di un controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.p.r. n. 600 del 1973, è nulla laddove non sia preceduta dall’invio di un avviso bonario recante la comunicazione al contribuente dell’irregolarità riscontrata: infatti, salvo che l’errore sia rilevabile ‘ictu oculi’ attraverso un mero riscontro cartolare, è necessario un atto d’accertamento esplicitamente motivato che consenta al contribuente di conoscere il processo logico - giuridico dell’amministrazione nella diversa determinazione dell’imponibile, in modo da potersi adeguatamente difendere.

Ebbene, nella cartella impugnata si da atto della comunicazione dell’esito del controllo (predisposta in data 8 giugno 2016 e trasmessa con codice numero 01333431524), sicché, nel caso che occupa, deve ritenersi che fossero effettivamente sussistenti i segnalati presupposti di doverosità della comunicazione preventiva.

E, nondimeno, la parte resistente non ha provato di avere effettuato la doverosa comunicazione, limitandosi ad affermare che questa sarebbe stata fatta all’intermediario, in conformità alla scelta effettuata dallo stesso contribuente in sede di presentazione del Modello UNICO.

Dalla mancanza di prova dell’anzidetta comunicazione d’irregolarità discende la nullità della cartella impugnata.”

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