cartelle esattoriali

NULLA LA NOTIFICA DELLA CARTELLA ALLA MOGLIE CONVIVENTE, SENZA LA PROVA DELL'AVVENUTA RICEZIONE DELLA RACCOMANDATA INFORMATIVA

24/05/2021


La Commissione tributaria Regionale della Campania - con la pronuncia n. 4997 del 26.10.2020, ha ribadito, ancora una volta, il principio per cui: in caso di notifica di un atto della riscossione a mani di persona diversa dall’effettivo destinatario, sorge l’onere in capo all’agente dell’esazione di dimostrare - a fronte di specifica contestazione - tanto l’inoltro quanto l’effettiva ricezione, da parte del reale destinatario del provvedimento, della raccomandata informativa di cui all’art. 60, comma 1, lettera b-bis, D.p.r. n. 600/73.

Nel riformare la sentenza di prime cure (dall’esito nefasto per il contribuente), il Collegio del gravame campano ha rimarcato la peculiare necessità del rispetto  - da parte del soggetto notificante l’atto fiscale - del monito contenuto all’interno della disposizione ut supra richiamata.

Ciò, senza che rilevi all’uopo la circostanza (singolare) che a ricevere l’atto esattivo, in luogo dell’effettivo destinatario, sia la moglie (alias, qualsiasi famigliare) piuttosto che un soggetto diverso da questi ultimi, non rientrante - quanto meno potenzialmente  - nell’alveo dei c.d. “conviventi”.

Per i decidenti partenopei, infatti, “Costituisce pacifica acquisizione giurisprudenziale il principio di diritto secondo cui la notifica degli atti dell’Agente della riscossione effettuata a soggetto diverso del destinatario (in fattispecie la moglie convivente) impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’invio della raccomandata informativa prevista dall’art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 laddove dispone che “il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata (…). Osservano al riguardo i giudici di legittimità che il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica (…) sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che, siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr. ex plurimis ordinanza Cass. Civ. n. 17235/18, sentenza n. 25079/14, 2868/2017, 17235/18).

Orbene, difettando nel caso che occupa la prova della spedizione e della ricezione della necessaria raccomandata informativa, deve ritenersi la nullità della notifica della cartella di pagamento prodromica all’intimazione impugnata, della quale va quindi disposto l’annullamento.”.

A tal proposito, è opportuno segnalare, infine, come solo pochi mesi fa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione - con la pronuncia n. 10012 del 15 aprile - hanno definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale formatosi presso le Corti di merito in ordine alla necessità (o meno) di dimostrare, in caso di notifica al contribuente “relativamente irreperibile”soltanto l’avvenuto invio o, al contrario, finanche l’effettiva ricezione della raccomandata informativa (CAD) da parte dello stesso.

Nel porre la parola fine ad una diatriba che avanzava ormai da diversi anni, il Massimo consesso ha sposato la tesi che assicura maggiori garanzie al cittadino astrattamente destinatario di atti fiscali, statuendo al riguardo che: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.

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