cartelle esattoriali

NULLA LA CARTELLA ESATTORIALE PRIVA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE

17/06/2021


La  Corte Suprema di Cassazione,  nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai univoco e consolidato, ha ribadito - ancora una volta - l’illegittimità della cartella esattoriale che non riporta una chiara, sufficiente ed intelligibile motivazione, tale da consentire al contribuente medio di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l’emissione di quel particolare atto nei suoi confronti.

Per mezzo della pronuncia n. 16853/2021, depositata il 15.06.2021, gli Ermellini hanno rievocato il seguente principio di diritto: 

  • Anche la cartella di pagamento, in quanto atto impositivo, deve essere motivata in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che hanno originato la pretesa (2023/14); tuttavia, con riferimento all’obbligo di motivazione degli atti tributari, previsto tanto per l’avviso di accertamento, quanto per la cartella di pagamento (D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25), questa Corte ha già avuto modo di precisare che la verifica dell’osservanza dell’obbligo dell’Ufficio finanziario di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del proprio atto va riscontrata non in astratto, ma alla luce delle finalità che tale obbligo è chiamato ad assolvere, ravvisabili, da un lato, nel mettere a conoscenza ii contribuente dell’an e del quantum della pretesa fiscale, anche per consentirgli eventualmente di difendersi in modo adeguato, e, dall’altro, di delimitare le ragioni dell’Ufficio nella successiva ed eventuale fase contenziosa (Cass., n. 26485 del 2008; Cass. n. 27653 dei 2005; Cass. n. 13094 del 2002)”.
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