fermi ipoteche e pignoramenti

DEBITO INFERIORE AI 20.000 EURO: IPOTECA SEMPRE LEGITTIMA?

20/03/2022


È legittimo il perdurare dell’iscrizione ipotecaria sull’immobile nell’ipotesi in cui, a seguito di versamenti effettuati dal contribuente per effetto di un piano di dilazione e/o di definizione agevolata, l’importo del debito iscritto a ruolo scenda al di sotto della soglia dei 20.000 euro, prevista dall’art. 77, comma 1bis, DPR n. 602/73?

Il quesito dinanzi esposto è uno dei maggiori dubbi che attanaglia il contribuente destinatario di una misura cautelare, quale l’iscrizione d’ipoteca, allorquando lo stesso, nelle more dell’adempimento ad un piano di rateazione o di definizione agevolata del debito, si renda conto di aver portato il proprio debito al di sotto della soglia minima prevista dal Legislatore per considerare legittima l’iscrizione (ed a nostro parere, il mantenimento) del vincolo ipotecario.

Con la sentenza n. 99.03.2020, pronunciata il 29.01.2020, la Commissione tributaria provinciale di Pisa – in conformità a quanto già statuito dalla CTP di Lecce, sentenza n. 401/2019 (ivi richiamata) – è intervenuta a dirimere, in senso positivo per il contribuente, il dilemma oggetto del presente approfondimento.

IL CASO

Il caso in esame ha visto un contribuente impugnare innanzi al Collegio provinciale di Pisa la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, notificatagli a seguito del mancato pagamento di una cartella esattoriale di € 25.348,00.

Lo stesso lamentava l’illegittimità (ex post) della misura cautelare in virtù del fatto che, dopo la notifica della medesima, egli aveva provveduto a corrispondere la somma di € 5.500,00 (con i versamenti delle rate afferenti un piano di dilazione, ex art. 19 - D.p.r. n. 602/73) così di fatto riducendo l’ammontare del debito erariale corrente al di sotto del limite degli € 20.000,00, soglia minima - quest’ultima - prevista dal Legislatore al fine di poter procedere con l’apposizione di una siffatta tipologia di misura cautelare.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione – costituitasi in giudizio – asseriva, riguardo al limite dell’iscrizione ipotecaria,  che il debito era stato ridotto solo successivamente all’adozione della misura in danno del contribuente, e che pertanto lo stesso avrebbe semmai potuto richiedere unicamente la riduzione dell’ipoteca, giammai la cancellazione totale.

LA DECISIONE 

Ad avviso dei Giudici pisani, la tesi dell’Ufficio circa la necessità di conservare, sino al momento dell’estinzione totale del debito, l’iscrizione ipotecaria già eseguita, non si rivela rispettosa del limite previsto dal citato art. 77, comma 1bis, DPR n. 602/1973.

Nell’accogliere il ricorso del contribuente, la Curia decidente ha infatti avuto modo di affermare quanto segue:

Al momento questa Commissione si trova a decidere sulla legittimità del mantenimento dell’iscrizione ipotecaria in relazione ad un debito, sia pur ridotto successivamente all’iscrizione, complessivamente inferiore ad € 20.000.

Così stando le cose il mantenimento dell’iscrizione ipotecaria appare illegittimo per violazione dell’art. 77 cit. e, pertanto, deve essere cancellata a spese del debitore.”.

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