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FERMO AMMINISTRATIVO DI UN'AUTO COINTESTATA: E' POSSIBILE?

04/06/2022


E’ possibile mettere il fermo amministrativo su un automobile cointestata?

“Alla domanda quindi se l’Ente di riscossione possa eseguire su un veicolo cointestato il fermo amministrativo anche quando uno degli intestatari non sia debitore dell’Erario la risposta da dare è senza dubbio negativa, al contrario si finirebbe per pregiudicare anche il non debitore, impedendogli la circolazione”.

Sono queste le conclusioni con cui la Commissione tributaria provinciale di Matera - sentenza n. 135 del 08 aprile 2022 - ha accolto il ricorso di un contribuente (unico debitore del fisco) a cui era stato notificato un provvedimento di fermo amministrativo in relazione ad un veicolo che lo stesso deteneva in regime di comproprietà con il coniuge.

Nella fattispecie in esame, il contribuente opponeva dinanzi la Commissione tributaria il fermo amministrativo apposto dall’Agente della Riscossione, contestandone la legittimità in relazione alla specifica circostanza - del tutto nota al soggetto procedente - che quella data autovettura apparteneva non solo ad esso ma anche (per l’altro 50%) al coniuge.

Alla luce di ciò chiedeva, pertanto, che il Giudice tributario dichiarasse la nullità della misura cautelare azionata, vista e considerata la totale estraneità del coniuge al debito erariale per il quale veniva azionata la procedura.

Il Collegio materano - in ossequio ad un orientamento pressoché unanime (Comm. Trib. Reg. Piemonte, Sez.VII, sent. n. 1374 del 03/10/2017. Comm. Trib. Prov. Napoli, sent. n. 2493 del 15/03/2021. Comm. Trib. Prov. Napoli, sent. n. 741 del 26/01/2021) ha ritenuto fondate le doglianze difensive manifestate dal contribuente e in ragione di ciò ha statuito per l’illegittimità del fermo amministrativo apposto.


Se anche TU ti trovi nella situazione appena descritta e hai intenzione di impugnare il fermo amministrativo dinanzi la Commissione tributaria al fine di vederne dichiarata la sua illegittimità, non esitare a rivolgerti al nostro team ai recapiti che seguono:

340 9631958 - info@danielebrancale.it

 

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