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IL PIGNORAMENTO DEL CONTO CORRENTE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

11/07/2023


PIGNORAMENTO CONTO CORRENTE AGENZIA DELLE ENTRATE: CHE COS’È? 

Il pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione rappresenta una particolare procedura esecutiva facente parte della più ampia categoria del Pignoramento dei crediti verso terzi, prevista e disciplinata dall’art. 72-bis, D.P.R. n. 602/73.

Si tratta della possibilità per il Fisco di procedere al pignoramento diretto dello stipendio, della pensione o del conto corrente del contribuente senza alcun preavviso, dando ordine direttamente al terzo, ossia al datore di lavoro, all’INPS e/o alla banca, di bloccare quelle somme che al soggetto spetterebbero in qualità di lavoratore, pensionato e/o correntista.

IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DEL CONTO CORRENTE

Una volta eseguito il pignoramento, i fondi presenti sul conto corrente saranno poi trasferiti all’Agenzia delle Entrate Riscossione a copertura del relativo debito.

La legge n. 225/2016, intitolata: “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” ha espressamente previsto per l’Agenzia delle Entrate - Riscossione la possibilità di accedere direttamente alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, al conto corrente e alla banca dati dell’INPS per poi procedere al pignoramento di pensione, indennità, stipendio, ecc. del contribuente inadempiente.

È bene ricordare in questa sede che la cartella di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione costituisce già di per sé titolo esecutivo (oltre a rappresentare anche un atto di precetto), potendo il Fisco eseguire direttamente il pignoramento del conto corrente laddove il contribuente persista nell’inadempimento  decorsi i 60 giorni successivi alla notifica della cartella stessa.

Ai sensi dell’art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 , nell’ipotesi in cui la notifica della cartella esattoriale sia avvenuta da più di un anno, il pignoramento del conto corrente dovrà essere preceduto dalla notifica di un altro atto, denominato INTIMAZIONE DI PAGAMENTO.

Dalla notifica di questo ultimo atto, il debitore ha a disposizione 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto, ferma comunque la possibilità di chiedere la rateizzazione delle somme a debito, laddove ne abbia ancora diritto, o la sospensione legale della riscossione, nei casi e nei termini previsti dalla legge.

Rispetto a quanto avviene nel caso di pignoramento ordinario, il pignoramento verso terzi promosso dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione è una procedura molto più veloce, potendo in tal caso procedersi evitando la fase di autorizzazione del Giudice dell’esecuzione.

Il sindacato giurisdizionale è infatti, in questi casi, soltanto eventuale, intervenendo unicamente nell’ipotesi in cui il debitore si opponga all’esecuzione entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento.

Nel caso di pignoramento diretto del conto corrente, l’Agenzia delle Entrate –Riscossione notificherà direttamente al terzo (a sua volta debitore del soggetto iscritto a ruolo) l’ordine di pagamento delle somme dovute, entro il termine di 60 giorni.

Sul punto, segnaliamo ai lettori che, come ricordato dalla Suprema Corte di Cassazione, il pignoramento verso terzi dell’Agenzia delle Entrate è nullo se non è indicato il dettaglio dei crediti, dovendo essere posto il debitore nella possibilità effettiva di comprendere l’entità delle somme dovute (Cass. n. 26519/2017).

I LIMITI ALLA PIGNORABILITÀ DEL CONTO CORRENTE 

L’art. 72-ter, comma 2-bis, D.P.R. n. 602/73, introduce dei limiti alla pignorabilità del conto corrente del soggetto debitore dell’erario.

Ratio di tale disposizione è far sì che, nel caso di pignoramento, siano comunque rispettati alcuni limiti minimi di disponibilità che consentano al debitore di far fronte alle sue esigenze essenziali.

In particolare, la norma in esame prescrive che nel caso di accredito sul conto corrente del debitore di somme dovute a titolo di salario, stipendio (o di altra indennità collegata), gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

Un altro limite, inoltre, è rappresentato dall’ipotesi di conto corrente cointestato; in tali casi, infatti, la banca non potrà pignorare il conto corrente del debitore, non essendone quest’ultimo l’unico titolare.

COME SBLOCCARE IL PIGNORAMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE?

Se sei stato informato dell’avvenuto pignoramento del tuo conto corrente, è cosa opportuna che tu ti rivolga ad un professionista del settore, affinché tu possa ricevere la giusta assistenza e, in virtù di ciò, valutare le diverse opzioni a tua disposizione per risolvere il problema.

Laddove, infatti, sia tuo interesse quello di ottenere lo sblocco del conto corrente, è importante che tu sappia che hai 60 giorni di tempo dall’avvenuta ricezione del pignoramento per versare l’ammontare delle somme dovute o, del pari, per presentare un’istanza di dilazione in riferimento alle cartelle oggetto della procedura.

Nella seconda delle ipotesi appena descritte, la possibilità di utilizzare nuovamente il conto corrente è tuttavia subordinata all’accoglimento della richiesta e, non di meno, all’avvenuta effettuazione del versamento della prima rata.

Infine, se ritieni che il pignoramento del conto corrente possa essere illegittimo o che sussistano altre valide ragioni per opporsi, potresti considerare la possibilità di impugnare lo stesso dinanzi al Giudice competente.

In tal caso, di regola, hai solo 20 giorni per farlo.

Un termine davvero risicato se si considera che lo stesso decorre dalla data della notifica dell’atto al terzo (banca, datore di lavoro, ecc.).


Se anche TU hai ricevuto la notifica di un atto di pignoramento del conto corrente, e desideri ricevere una rapida assistenza al riguardo, non esitare a CONTATTARCI ai seguenti recapiti:

3409631958 - dott.danielebrancale@gmail.com

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