fermi ipoteche e pignoramenti

DEBITO ERARIALE SOTTO LA SOGLIA DEI 20.000 EURO: E' LECITO MANTENERE IL VINCOLO IPOTECARIO SUL BENE DEL DEBITORE?

02/01/2023


Come è noto, il Legislatore ha messo a disposizione del Fisco numerosi strumenti giuridici finalizzati alla riscossione coattiva dei crediti tributari che i contribuenti non soddisfano volontariamente.

Tra questi, merita senza dubbio attenzione l’iscrizione ipotecaria, ossia quella forma di tutela con cui il creditore va a sottoporre ad uno specifico vincolo di legge determinati beni immobili del debitore, ottenendo così il diritto di (eventualmente) espropriarli, anche a danno di eventuali terzi acquirenti, e di essere quindi soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.

Orbene, la garanzia di cui si discorre è stata oggetto di un recente arresto giurisprudenziale da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara (sentenza dell’8 luglio 2022, n. 204), la quale è stata chiamata a decidere sulla legittimità di un diniego con cui l’Agente della Riscossione si è rifiutato di cancellare un’iscrizione ipotecaria nonostante il ricorrente avesse evidenziato il venir meno dei requisiti di legge necessari al mantenimento della stessa.

FATTO

Più nello specifico, è accaduto che nel corso del tempo il contribuente ha provveduto ad effettuare molteplici pagamenti che hanno ridotto di gran parte il proprio debito erariale: rimanevano, di fatto, insolute soltanto due cartelle di pagamento il cui valore complessivo risultava largamente inferiore al limite minimo di euro 20.000,00, previsto dalla legge per poter iscrivere (e non di meno) mantenere il vincolo cautelare dell’ipoteca sul bene del contribuente moroso.

Dal canto suo, l’Agenzia delle Entrate Riscossione – per quanto qui di interesse – sosteneva in giudizio la legittimità del proprio operato, da momento che nel 2011 - anno in cui provvedeva ad iscrivere l’ipoteca sui beni del ricorrente - la soglia minima richiesta dal Legislatore ammontava ad euro 8.000,00.

Secondo la stessa, pertanto, il valore riportato dalle due cartelle esattoriali non ancora estinte era difatti sufficiente a giustificare il diniego impugnato dal contribuente.

LA DECISIONE

Ebbene, l’iscrizione ipotecaria di cui si discorre è disciplinata, in effetti, dall’art. 77 del D.P.R. n. 602/73, il quale, al comma 2, riconosce all’Agente della riscossione il potere di iscrivere la garanzia ipotecaria sui beni del debitore purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore ad euro 20.000,00.

Ma cosa accade nel caso - come quello in esame - in cui il presupposto per poter iscrivere il vincolo cautelare esiste al momento dell’apposizione e viene meno, in seguito, per effetto di parziali versamenti che riducono il debito al di sotto della soglia minima?

Quesito risolto in senso favorevole al contribuente dai decidenti tributari abruzzesi, i quali hanno affermato che il limite dei 20.000 euro, richiesto dall’attuale norma,  ha effetto retroattivo e dunque vale anche in riferimento a tutte quelle fattispecie sorte prima della modifica normativa (che ha innalzato tale soglia da 8.000 a 20.000).

In ragione di tanto, dunque, i Giudici pescaresi hanno affermato l’impossibilità, per il concessionario della riscossione, di continuare a mantenere il vincolo ipotecario sul bene del ricorrente, di fatto ordinando allo stesso l’immediata cancellazione dai registri immobiliari.

Sfoglia questa categoria..

Richiedi una prima consulenza

Compila il form e ti ricontatteremo entro 24h.

Allega l'atto che hai ricevuto

Web Developement Obdo - graphic and web