fermi ipoteche e pignoramenti

IPOTECA NOTIFICATA A MEZZO PEC: SEMPRE NULLA LADDOVE NON CONTENGA LA FIRMA DIGITALE

27/04/2018


E’ di pochi giorni fa l’ultima pronuncia in tema di notifiche a mezzo pec di atti esattoriali inviati dall’agente della riscossione.

Pronuncia che, anche in questo caso, ha visto il contribuente uscire vittorioso dal giudizio tributario con contestuale ottenimento dell’annullamento del provvedimento cautelare, nel caso di specie, dell’ipoteca esattoriale.

Il caso al vaglio del Collegio giudicante riguardava l’impugnazione del predetto atto, il quale, a parere della ricorrente, doveva ritenersi illegittimo a causa di una serie di irregolarità facilmente riscontrabili nell’operato del concessionario della riscossione.

Più di tutte, la contribuente denunciava l’inesistenza e l’illegittimità del provvedimento inviatole, dal momento che quest’ultimo:

  • Risultava trasmesso alla ricorrente a mezzo posta elettronica certificata;
  • Non era munito, così come previsto dalla legge, dell’apposita firma digitale;
  • Non poteva ritenersi conforme al suo originale, in possesso dell’ufficio, considerata la mancanza dell’attestazione da parte di un soggetto munito di tale potere.

Chiamata a giudicare sulla fondatezza di tali tipologie di eccezioni, la  Commissione tributaria provinciale di Firenze ha accolto le doglianze della ricorrente, concludendo per l’illegittimità dell’atto cautelare impugnato.

Nel fare ciò, i Giudici fiorentini – con la sentenza n. 359/18 – hanno avuto modo di precisare quanto segue: “L’art. 21, commi 1 e 2 del Codice di Amministrazione Digitale (d. lgs. 82/2005) stabilisce che solamente il documento informatico su cui è apposta la firma digitale è munito delle caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

In pratica, la Pec fornisce piena prova della data di invio e di ricezione di una mail, ma essa non garantisce ai documenti trasmessi in allegato, la stessa efficacia probatoria degli originali: per fare in modo che questi possano essere considerati atti originali è necessario apporre la firma digitale sul documento da parte di soggetti idonei ad attestarne la conformità (notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato).

Dunque – continua il Collegio toscano – gli atti esattoriali devono essere prodotti da un documento informatico sottoscritto digitalmente.

Nel caso in esame parte ricorrente ha eccepito di avere ricevuto un semplice file in formato .pdf e non firmato digitalmente.

Era quindi onere della parte resistente dimostrare che l’atto notificato fosse firmato digitalmente. L’agente per la riscossione si è limitato a dedurre che la firma era avvenuta in PADES senza però dare dimostrazione di detta circostanza.

Ne deriva, quindi, l’accoglimento del ricorso con conseguente illegittimità dell’atto opposto.”.

Alla luce dell’orientamento sempre più maggioritario, si consiglia, quindi, di vagliare sempre con la massima attenzione il contenuto della PEC che ci perviene dall’Agenzia Entrate Riscossione; ciò, l fine di evitare che atti illegittimi finiscano per passare inosservati..

Sfoglia questa categoria..

Richiedi una prima consulenza

Compila il form e ti ricontatteremo entro 24h.

Allega l'atto che hai ricevuto

Web Developement Obdo - graphic and web