fermi ipoteche e pignoramenti

ANCHE PER LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA D’ISCRIZIONE IPOTECARIA VALE IL TERMINE DI SCADENZA DEI 180 GIORNI

11/06/2018


A tali conclusioni è giunta la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con la sentenza n. 2278, depositata lo scorso 30 giugno 2017.

Vi chiederete come mai, andando anche un pò controcorrente, abbiamo deciso di pubblicare sul nostro sito una pronuncia decisamente datata.

Bene, la risposta al quesito risiede nella considerazione per cui, di recente, molteplici sono gli atti cautelari ed esecutivi che la ex Equitalia sta notificando ai contribuenti, anche a seguito della decadenza dal piano di definizione agevolata (Rottamazione delle cartelle esattoriali) intervenuta per molti in conseguenza dell’omesso pagamento della prima o di una delle successive rate previste dal prospetto di rientro.

Premesso ciò, dunque, particolare importanza assume capire entro quali termini e tramite quali strumenti l’agente della riscossione può iniziare o riprendere, appunto, eventuali azioni esecutive già avviate ed in seguito sospese per effetto della dichiarazione, da parte del contribuente, della volontà di aderire alla c.d. Rottamazione delle cartelle esattoriali, introdotta, come noto, dal D. L. n. 193/2016.

Oggi ci occuperemo in maniera particolare della comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria, atto propedeutico ed indispensabile al fine di poter procedere con l’iscrizione vera e propria della misura cautelare sui beni del debitore, e dell’efficacia temporale che può essere riconosciuta alla stessa a seguito della sua notificazione.

Ciò, anche e soprattutto in virtù del fatto che in nessun caso sarebbe concepibile attribuire ad un provvedimento cautelare/esecutivo un’efficacia temporale sine die.

In riferimento alla nostra analisi, abbiamo ritenuto opportuno dunque richiamare una sentenza che, seppur non proprio recente, ha individuato in maniera eccellente il rapporto temporale che lega il preavviso d’iscrizione ipotecaria al suo naturale atto successivo, rappresentato giustappunto dall’iscrizione del diritto di garanzia sul bene del soggetto moroso.

Chiamata a decidere proprio sulla legittimità di una misura cautelare iscritta ben molto tempo dopo la notifica del preavviso al contribuente, la CTR Puglia, con la sentenza in epigrafe richiamata, ha affermato quanto segue:

Va osservato che la comunicazione preventiva di iscrizione d’ipoteca e l’intimazione di pagamento, pur assumendo natura cautelare la prima ed esecutiva/espropriativa la seconda, non di meno, assolvono alla medesima funzione e cioè di intimare al contribuente il pagamento del debito, pena l’assoggettamento agli ulteriori provvedimenti limitativi della propria sfera patrimoniale: la prima è una comunicazione preventiva rispetto all’ipoteca, la seconda, invece, è una comunicazione preventiva rispetto all’espropriazione.

Tuttavia, diversamente dalla intimazione di pagamento, per la quale il citato art. 50 comma 3° del DPR 602/73 prevede espressamente che essa perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica, alcun termine di efficacia è previsto per la comunicazione preventiva di iscrizione d’ipoteca.

Non potendosi giuridicamente ipotizzare in relazione ad un provvedimento endoprocedimentale una efficacia temporale “sine die”, appare corretto ritenere, alla stregua di una interpretazione logico-sistematica delle norme in subiecta materia e dei principi generali dell’ordinamento giuridico (in specie dello Statuto del contribuente), che tale termine di efficacia possa essere individuato in quello di 180 giorni previsto dal richiamato art. 50 per l’intimazione di pagamento.”

Alla stregua di quanto appena riportato, dunque, si consiglia di verificare sempre che l’atto con cui il fisco ci comunica l’adozione di una misura cautelare nei nostri confronti, sia stato correttamente preceduto da una comunicazione preventiva non molto datata rispetto al primo.

In mancanza di ciò, infatti, il provvedimento cautelare e/o esecutivo dovrà, inevitabilmente, essere dichiarato nullo.

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