fermi ipoteche e pignoramenti

ISCRIZIONE D'IPOTECA: SEMPRE IMPUGNABILE IN CASO DI MANCATA NOTIFICA DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

12/10/2018


E questo il principio di diritto sancito dalla Commissione tributaria provinciale di Latina, con la sentenza n. 902/06/2018, che, ancora una volta, vede il contribuente vittorioso nei confronti dell’agente della riscossione che non rispetta tutti i passaggi necessari a rendere idonea una particolare procedura di riscossione.

Il caso in esame è quello di un contribuente che, al pari di tanti altri, scopre per puro caso l’esistenza di una misura cautelare, qual’ è appunto l’ipoteca, su alcuni beni di sua proprietà.

Ciò premesso, lo stesso, non avendo avuto regolare notifica di alcun atto con il quale lo si informasse giustappunto dell’apposizione di un vincolo cautelare su determinati immobili ad esso ricollegabili, ritiene doveroso ricorrere al Giudice tributario per ottenere la cancellazione dell’ipoteca esattoriale, proprio in virtù della mancata notifica della comunicazione preventiva ex art. 77, comma 2-bis, D.p.r. n. 602/1973, prima, e della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, ex art. 77, comma 1, D.p.r. n. 602/1973, poi.

A seguito dell’impugnazione del provvedimento, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, mediante la propria comparsa di costituzione in giudizio, eccepisce, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per tardività, giacché notificato oltre il termine dei 60 giorni dalla presunta notifica degli atti propedeutici all’apposizione della misura cautelare.

I Giudici tributari laziali, dopo attento e scrupoloso esame degli atti depositati in giudizio, accolgono le doglianze del ricorrente, ritenendo che l’accertata circostanza dell’assenza di notifica della comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria, rendesse il ricorso del contribuente in primo luogo ammissibile ed allo stesso tempo fondato.

Difatti - afferma il Collegio latinense - “Mancando, nel caso di specie, una valida prova della notifica della comunicazione preventiva dell’iscrizione d’ipoteca, per le ragioni sopra dette, ciò rende il ricorso ammissibile, poiché nessun termine di decadenza può derivare da una notifica non eseguita e i 60 giorni canonici per il decorso dell’impugnazione si contano dalla data dell’ispezione ipotecaria, momento in cui il contribuente viene a conoscenza della misura.”.

Inoltre - sempre a parere dei Decidenti - “La mancata notifica della comunicazione preventiva, poi, è motivo stesso di nullità dell’iscrizione, secondo espressa previsione dell’art. 77 del dpr 602/1973. Obbligo che sussisteva anche prima della formalizzazione all’interno della norma, come chiarito dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 19667/2014.”.

In conclusione, quindi, la Commissione tributaria di Latina ha stabilito l’interessante principio in base al quale, laddove il contribuente, a seguito di un’apposita ispezione ipotecaria sui suoi beni, venisse a conoscenza dell’esistenza di un vincolo cautelare apposto dall’ex Equitalia, e, allo stesso tempo, ritenesse di non aver ricevuto precedentemente a quella circostanza alcun atto idoneo ad informarlo della possibile adozione, appunto, di una misura coattiva nei suoi confronti, per lo stesso sorgerebbe, inevitabilmente, il diritto alla proposizione del ricorso, ex art. 19, comma 1, lettera e-bis), D. Lgs. n. 546/92.

A questo punto, però, come egregiamente precisato nella sentenza in esame, il termine dei 60 giorni per la notifica dell’impugnazione decorre non più dalla ricezione (non avvenuta) della comunicazione d’iscrizione ipotecaria, bensì dal momento della scoperta del vincolo ipotecario da parte del contribuente.

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