fermi ipoteche e pignoramenti

LA NULLITA' PARZIALE DI UNA CARTELLA SOTTESA, TRAVOLGE L'INTERO PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO

03/11/2021


Per mezzo della sentenza n. 1045/2021, il Tribunale di Brindisi ha statuito che la nullità parziale del preavviso di fermo amministrativo - conseguente all’inesistenza di una sola parte del credito veicolato dalla cartella di pagamento sottesa – conduce inesorabilmente alla declaratoria di nullità dell’intero atto.

Nell’enunciare tale principio di diritto, il Giudice adito non fa altro che condividere e fare propri i principi contenuti nella sentenza n. 110/2020, emessa dal Tribunale di Frosinone, secondo cui “…ilprovvedimento di fermo amministrativo è per sua natura analogo all’atto di precetto nell’ambito del processo di esecuzione civile e come tale deve essere considerato nella sua interezza, sicché il vizio, anche parziale dello stesso, travolge l’intero atto. Ciò anche alla luce di quanto statuito dalla giurisprudenza dei giudici tributari, richiamata anche dal Giudice di prime cure, secondo i quali “considerata la unitarietà dell’atto di preavviso di fermo e la circostanza che, con lo stesso, è richiesto il pagamento di una somma complessiva costituita dalla sommatoria di quelle portate dalle tre menzionate cartelle esattoriali, oltre ad accessori, la invalidità di una delle cartelle sulle quali è fondato l’atto non può che invalidarlo nella sua interezza” **(cfr. Comm. Trib. Milano sent. n. 3958/35/2016)”.

IL CASO 

La vicenda sottoposta al vaglio del Tribunale salentino trae origine dall’opposizione di un preavviso di fermo amministrativo, per il tramite della quale, il contribuente, evidenziava, tra le plurime doglianze di illegittimità, come parte del credito riportato nella cartella di pagamento presupposta al preavviso di fermo impugnato, fosse stata, in realtà, già estinta per mezzo di un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Lecce.

LA DECISIONE

I Giudici del Collegio brindisino, dopo essersi soffermati sulla piena ammissibilità dell’impugnazione del fermo amministrativo, in presenza di vizi sopravvenuti alla formazione della cartella sottesa (quali, nel caso di specie, l’intervenuto sgravio di una parte del debito), hanno egregiamente constatato come l’opponente non fosse, difatti, debitore delle somme portate dalla cartella di pagamento, se non nei limiti di un importo assai ridotto rispetto a quello preteso.

Alla luce di tali motivi, i Decidenti hanno accolto l’opposizione del contribuente e, conseguentemente, dichiarato la nullità totale del preavviso di fermo impugnato, condannando, altresì, l’Agenzia delle Entrate Riscossione al risarcimento da responsabilità aggravata - ex art. 93 comma 3 c.p.c. - in favore dell’attore-opponente.

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