fermi ipoteche e pignoramenti

È LEGITTIMO IL MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE IPOTECARIA IN CASO DI RIDUZIONE DEL DEBITO AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DEGLI EURO 20.000?

23/10/2021


La Commissione Tributaria provinciale di Pisa, a mezzo della pronuncia n. 99/3/2020, è intervenuta sul tema della legittimità (o meno) del perdurare del vincolo ipotecario apposto dal concessionario della riscossione, in tutte quelle ipotesi in cui il debitore, provvedendo ad un parziale pagamento del debito erariale in un momento successivo all’iscrizione dell’ipoteca, finisca per ridurre l’entità dello stesso al di sotto della soglia degli20.000, requisito minimo – quest’ultimo – riconosciuto normativamente dal Legislatore al fine di poter procedere, giustappunto, con l’apposizione della misura cautelare sui beni del contribuente.

IL CASO

La fattispecie al vaglio dei Giudici pisani ha visto un contribuente impugnare l’atto di iscrizione ipotecaria che era stato precedentemente emesso nei suoi confronti, a seguito della notifica di una cartella di pagamento il cui importo superava gli € 20.000.

Nel merito, il ricorrente eccepiva come in occasione del pagamento parziale del debito erariale, al quale aveva provveduto dopo l’avvenuta iscrizione del vincolo sul proprio bene, il quantum della somma da lui dovuta fosse sceso al di sotto del limite degli euro20.000, venendo, pertanto, meno il presupposto al quale l’art. 77, comma 1-bis, DPR 602/703, subordina la possibilità di poter iscrivere un’ipoteca esattoriale a scapito dei beni del contribuente moroso.

In virtù di tanto, lo stesso chiedeva, dunque, che venisse dichiarata l’illegittimità sopravvenuta della misura, con conseguente obbligo di cancellazione della stessa da parte dell’Ader.

Dal canto suo, l’Agenzia delle Entrate Riscossione – costituitasi regolarmente in giudizio - riteneva che, essendo il pagamento (parziale) del debitore successivo alla data in cui era stato apposto il vincolo a tutela del credito, per quest’ultimo sarebbe stato possibile richiedere soltanto una riduzione dell’ipoteca, giammai la cancellazione totale.

LA DECISIONE

Dopo un esame attento e scrupoloso della documentazione agli atti, i decidenti provinciali toscani hanno condivisibilmente rilevato come l’argomento dell’Ufficio, circa l’obbligatorietà di conservare l’iscrizione ipotecaria anche a seguito della riduzione del debito erariale al di sotto della soglia minima imposta dal Legislatore, non risultasse in piena sintonia con il quadro emergente dal già citato art. 77 - comma 1-bis – DPR n. 602/703.

Alla luce di ciò, dunque, dopo aver ravvisato l’obiettiva carenza (seppur sopravvenuta) - al momento della decisione - del requisito di legge richiesto dalla normativa summenzionata, il Collegio adito ha concluso per l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria precedentemente notificata, ordinandone, parallelamente, la relativa cancellazione a spese del debitore (in tal senso Com. Trib. Prov. Lecce sentenza n. 401/19).

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