fermi ipoteche e pignoramenti

LEGITTIMO IL FERMO AMMINISTRATIVO SU BENI STRUMENTALI?

21/10/2019


Nell’ambito delle misure cautelari previste per la garanzia del credito erariale, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere, in presenza di specifiche condizioni, al fermo amministrativo dei beni mobili registrati.


Sul punto, ti consigliamo di dare un’occhiata anche al recente articolo:

/fermi-ipoteche-e-pignoramenti/nullo-il-fermo-amministrativo-su-beni-mobili-strumentali.html


L’effetto naturale della misura cautelare predetta è il totale divieto di circolazione del veicolo sottoposto a fermo.

Giova rammentare che il potere di porre in atto quanto appena illustrato è disciplinato all’art. 86 del D.p.r. n. 602/73, rubricato, appunto, “Fermo di beni mobili registrati”. 

Disposizione normativa, quest’ultima, oggetto di novella da parte del Legislatore con il Decreto Legge n. 69/2013 (meglio noto, Decreto del Fare), al fine, chiaro ed evidente, di prevedere delle inesorabili garanzie per tutti quei casi in cui il diritto della parte pubblica a tutelare il proprio credito si sovrapponesse, comprimendolo, al diritto, altrettanto sacro, del contribuente a non veder minato il regolare svolgimento della propria attività d’impresa.

Difatti, in virtù di ciò, al nuovo art. 86 sopra citato è stata aggiunta la previsione di non poter sottoporre a fermo amministrativo i beni mobili registrati (per natura o per destinazione) qualora il titolare dimostri (con prove documentali quali, ad es., il registro dei cespiti) che gli stessi siano strumentali all’attività d’impresa o professionale da codesto esercitata.

In particolare, la disposizione prevede che: “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione**.”

Nonostante la chiarezza del dettato normativo coma appena esposto, non rari sono tuttavia i casi in cui l’Agenzia Riscossione, in maniera del tutto negligente, proceda all’adozione del fermo su alcuni beni mobili del debitore, senza aver preventivamente verificato che gli stessi non rappresentino veicoli strumentali all’attività esercitata.

In riferimento a taluna fattispecie, si riporta in commento una significativa sentenza pronunciata dalla CTR Sicilia, n. 2580 del 21/06/2018, per il tramite della quale i Giudici etnei hanno ritenuto illegittimo e, per l’effetto, annullato un fermo amministrativo avente ad oggetto n. tre automezzi, proprio in considerazione del fatto che i beni sottoposti al vincolo cautelare erano regolarmente iscritti nel “libro cespiti ammortizzabili”, e, come tali, erano da ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, strumentali all’esercizio dell’impresa.

Queste le motivazioni a sigillo della decisione: “Si rileva altresì che i predetti automezzi sono iscritti nel “libro cespiti ammortizzabili” quindi si presume che essi fossero utilizzati nell’impresa, né parte appellata ha fornito alcuna valida prova circa la loro non strumentalità.

Questa Commissione ritiene pertanto che i beni sottoposti a fermo amministrativo, avuto riguardo alla loro natura, fossero strumentali all’esercizio dell’impresa e come tali, ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. 602/73, non potevano essere sottoposti a fermo amministrativo.”.

Conclusivamente, in virtù di tutto quanto appena esposto, è opportuno evidenziare come sia determinante, ogni qual volta si riceva un fermo amministrativo da parte dell’ex Equitalia, verificare scrupolosamente che lo stesso sia ossequioso dei dettami imposti dal Legislatore.

In particolare - come nel caso di specie – che la misura cautelare rispetti il divieto di sottoporre al vincolo i beni “catalogati” come strumentali all’esercizio dell’attività.

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