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IPOTECA ESATTORIALE SU IMMOBILE IN COMPROPRIETA': NESSUN PREAVVISO AL CONIUGE NON DEBITORE

29/09/2021


Con l’Ordinanza n. 25161, depositata il 16 settembre scorso, la V Sez. Civ. della Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che:

In caso di iscrizione ipotecaria esattoriale sulla quota di proprietà dell’immobile detenuta dal soggetto debitore nei confronti dell’erario, la comunicazione preventiva di cui all’art. 77 - comma 2bis - D.P.R. n. 602/1973, deve essere notificata solo ed esclusivamente a quest’ultimo, non essendo previsto - dalla medesima disposizione sopra richiamata, né da altre - alcun obbligo di informativa anche nei confronti del coniuge (non debitore) detentore dell’ulteriore quota di proprietà del bene.

IL CASO

La vicenda sottoposta al vaglio degli Ermellini trae origine dall’impugnazione di una sentenza emessa dalla CTR Calabria, per mezzo della quale, i Giudici del gravame avevano dichiarato la piena legittimità dell’iscrizione ipotecaria opposta, rigettando, al contempo, le eccezioni sollevate attraverso l’originario ricorso (e in appello riproposte) in merito ad una presunta violazione dell’art. 77 - comma 2bis - del D.P.R. n. 602/1973,  per essere stata notificata, la comunicazione preventiva di cui alla medesima disposizione, unicamente al soggetto debitore e non anche alla coniuge comproprietaria dell’immobile sottoposto al vincolo cautelare.

LA DECISIONE

I Giudici di Piazza Cavour, dopo aver dato atto che dall’esame della documentazione depositata in giudizio emergeva - in maniera incontrovertibile - che la comunicazione preventiva ut supra richiamata fosse stata regolarmente notificata al soggetto in capo al quale pendeva il debito fiscale, hanno rigettato il ricorso avanzato dai contribuenti, confermando - in toto - la statuizione dei Giudici regionali calabresi.

Nel fare ciò, i Decidenti di legittimità hanno avuto modo di sottolineare come la tesi dei ricorrenti si ponesse in netto contrasto con un’interpretazione letterale, sistematica e logica della disposizione normativa in esame, sì come specificamente illustrato:

  • Nel comma 2bis, il termine <<proprietario>> va letto in unione con la successiva espressione <<.. avviso che, in mancanza del pagamento…>>. Emerge allora che in caso di due o più proprietari di cui solo uno sia tenuto o solo alcuni siano tenuti al pagamento del debito a garanzia del quale viene preannunciata l’iscrizione, la comunicazione deve essere data solo a quest’ultimo o a questi ultimi.”.
  • Sempre sul piano sistematico, occorre evidenziare che il comma 2bis segue e richiama espressamente l’articolo 77, comma 1. Il comma 1 prevede che “1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede”. Viene in questo modo ribadito che il destinatario della comunicazione è il proprietario dell’immobile in quanto debitore iscritto a ruolo.
  • Sul piano logico, va ricordato che la comunicazione di preavviso di iscrizione ha la finalità di consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare che il procedimento per l’iscrizione giunga all’emanazione dell’atto finale.. (..) ..nonché finalità compulsoria (spingere il debitore inadempiente a non persistere nell’inadempimento con l’avvertimento, altrimenti, dell’iscrizione). La duplice finalità si correla alla posizione del destinatario della comunicazione quale contribuente-debitore, non alla posizione di terzo non debitore proprietario di quota dell’immobile ipotecando.​​​​​​

Dopo aver conclamato, inoltre, l’impossibilità per il coniuge (non debitore) di opporsi all’atto di iscrizione ipotecaria avente ad oggetto la quota del comproprietario debitore, il Collegio Supremo ha concluso la propria decisione con la statuizione del seguente principio di diritto: 

Va dunque affermato che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria - che prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 77, deve, pena la nullità dell’iscrizione, comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine di trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento - non è tenuta a dare simile comunicazione anche al comproprietario dell’unità immobiliare suscettiva di ipoteca, non debitore.”.

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