29/09/2021
Con l’Ordinanza n. 25161, depositata il 16 settembre scorso, la V Sez. Civ. della Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che:
“In caso di iscrizione ipotecaria esattoriale sulla quota di proprietà dell’immobile detenuta dal soggetto debitore nei confronti dell’erario, la comunicazione preventiva di cui all’art. 77 - comma 2bis - D.P.R. n. 602/1973, deve essere notificata solo ed esclusivamente a quest’ultimo, non essendo previsto - dalla medesima disposizione sopra richiamata, né da altre - alcun obbligo di informativa anche nei confronti del coniuge (non debitore) detentore dell’ulteriore quota di proprietà del bene.”
IL CASO
La vicenda sottoposta al vaglio degli Ermellini trae origine dall’impugnazione di una sentenza emessa dalla CTR Calabria, per mezzo della quale, i Giudici del gravame avevano dichiarato la piena legittimità dell’iscrizione ipotecaria opposta, rigettando, al contempo, le eccezioni sollevate attraverso l’originario ricorso (e in appello riproposte) in merito ad una presunta violazione dell’art. 77 - comma 2bis - del D.P.R. n. 602/1973, per essere stata notificata, la comunicazione preventiva di cui alla medesima disposizione, unicamente al soggetto debitore e non anche alla coniuge comproprietaria dell’immobile sottoposto al vincolo cautelare.
LA DECISIONE
I Giudici di Piazza Cavour, dopo aver dato atto che dall’esame della documentazione depositata in giudizio emergeva - in maniera incontrovertibile - che la comunicazione preventiva ut supra richiamata fosse stata regolarmente notificata al soggetto in capo al quale pendeva il debito fiscale, hanno rigettato il ricorso avanzato dai contribuenti, confermando - in toto - la statuizione dei Giudici regionali calabresi.
Nel fare ciò, i Decidenti di legittimità hanno avuto modo di sottolineare come la tesi dei ricorrenti si ponesse in netto contrasto con un’interpretazione letterale, sistematica e logica della disposizione normativa in esame, sì come specificamente illustrato:
Dopo aver conclamato, inoltre, l’impossibilità per il coniuge (non debitore) di opporsi all’atto di iscrizione ipotecaria avente ad oggetto la quota del comproprietario debitore, il Collegio Supremo ha concluso la propria decisione con la statuizione del seguente principio di diritto:
“Va dunque affermato che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria - che prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 77, deve, pena la nullità dell’iscrizione, comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine di trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento - non è tenuta a dare simile comunicazione anche al comproprietario dell’unità immobiliare suscettiva di ipoteca, non debitore.”.