01/01/2023
Una delle principali misure contenute nel pacchetto “TREGUA FISCALE” (Legge di Stabilità 2023) riguarda la possibilità - per i contribuenti - di definire con uno sconto immediato sulle sanzioni le comunicazioni di irregolarità (c.d. Avvisi bonari) non ancora scadute alla data di entrata in vigore della Legge, ovvero al 01.01.2023.
L’art. 1, comma 153, della “Finanziaria” prevede, infatti, che: “Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, per le quali il termine di pagamento di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 462, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.”
Il successivo comma 155 statuisce, altresì, che: “Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi dell’articolo 3bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.
Dal quadro normativo sopra illustrato emerge, dunque, la possibilità per i contribuenti di definire i c.d. “Avvisi bonari” usufruendo della sanzione ridotta al 3% in luogo della sanzione ordinaria del 10%.
Una simile possibilità è riservata a:
Sempre in riferimento al tema in esame, va senza dubbio sottolineata la nuova facoltà concessa ai contribuenti (art. 1, comma 159, Legge di Stabilità 2023) di rateizzare le somme dovute a seguito della ricezione di una delle comunicazioni previste dagli articoli 36bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in numero massimo di 20 rate trimestrali a prescindere dall’importo richiesto per il tramite delle stesse, e, dunque, (diversamente dal passato) anche per richieste di somme inferiori ai 5.000 euro.
Per quanto attiene, invece, alle modalità e ai tempi per accedere concretamente ai benefici sinora visti, si fa presente che la norma, a differenza delle altre, non prevede alcun Provvedimento direttoriale o altro provvedimento destinato a stabilire le modalità di esecuzione di tale sanatoria, ragion per cui si consiglia di procedere fin da subito, in autonomia, alla rideterminazione dell’eventuale piano di dilazione in essere con la sanzione ridotta al 3% e con l’allungamento delle rate da 8 a 20 (esclusivamente nell’ipotesi in cui il piano aveva ad oggetto importi inferiori ad € 5.000).
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