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TREGUA FISCALE: SUGLI OMESSI VERSAMENTI ANCORA NON CONTESTATI SANZIONE LIGHT ALL' 1,6%

01/01/2023


Nel ventaglio delle misure disciplinate dal pacchetto “TREGUA FISCALE”, non passa senz’altro inosservata la ghiotta possibilità - riservata a colori i quali hanno omesso di effettuare dei versamenti relativi ad importi regolarmente indicati in una delle Dichiarazioni afferenti al periodo d’imposta 2021 nonché ai precedenti - di definire le violazioni commesse usufruendo della riduzione ad 1/18 della sanzione ordinaria normativamente prevista (30% dell’importo non versato - art. 13, D. Lgs. n. 471/1997).

L’art. 1 - comma 174 - della Legge n. 197/2022 afferma infatti che: “Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175 a 178 è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”.

Il comma 176 - sempre al riguardo - si premura di sottolineare inoltre come.. “La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.”.

Dal quadro normativo sopra delineato emerge, dunque, la concreta possibilità - per il contribuente che è ben a conoscenza del fatto di non aver adempiuto a qualche tipologia di versamento relativo ad un debito risultante da una delle dichiarazioni fiscali, validamente presentate, inerenti gli anni d’imposta 2021 e precedenti - di sanare la propria “omissione” in maniera agevolata (sanzione al 1,66% in luogo della sanzione piena fissata al 30%) ancor prima di ricevere l’atto (liquidatorio e/o accertativo) con il quale gli viene giustappunto contestata la predetta violazione.

A tal proposito, corre l’obbligo di sottolineare, infatti, come la norma si premuri di subordinare la possibilità di accesso a tale istituto premiale alla mancata ricezione - da parte del contribuente inadempiente - dell’atto contenente la contestazione relativa all’omissione commessa dal medesimo.

 

QUANDO SARA’ POSSIBILE ACCEDERE A TALE MISURA PREMIALE?

Con riferimento a tale quesito, segnaliamo che il comma 178 prevede, esplicitamente, che con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità di attuazione della presente misura agevolativa.


Se anche TU hai intenzione di usufruire del beneficio descritto nel presente approfondimento, e desideri ricevere specifica assistenza al riguardo, non esitare a CONTATTARCI ai seguenti recapiti:

340 9631958 - info@danielebrancale.it

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