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CARTELLA NOTIFICATA A MEZZO PEC: COSA ACCADE IN CASO DI CASELLA SATURA?

29/03/2022


Come noto, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha la più ampia facoltà di notificare i propri atti - quantomeno nei confronti dei soggetti obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata - in maniera telematica.

Spesso e volentieri, però, può accadere che un contribuente non si accorga di avere la casella postale satura, così di fatto impedendo che l’atto ad esso inviato raggiunga la sua naturale destinazione.

In ipotesi del genere, quali sono gli ulteriori adempimenti che il concessionario della riscossione deve porre in essere affinché la notificazione possa ritenersi validamente effettuata?  

A tale quesito ha risposto il Legislatore per il tramite dell’art. 60, comma 7,  del D.p.r. n. 600/73, laddove ha previsto che:

Se la casella di posta elettronica risulta satura, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l’ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

Proprio sulla questione, si è espressa soli pochi giorni la Commissione tributaria provinciale di Genova, a mezzo della pronuncia n. 198/2022, depositata il 04 marzo scorso.

Nell’accogliere il ricorso presentato dal contribuente, i decidenti liguri hanno affermato che deve ritenersi viziato il procedimento notificatorio (con conseguente annullamento delle cartelle recanti i ruoli impugnati) nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione “non dia prova di aver portato a termine tutti gli adempimenti tassativamente indicati ai fini del procedimento di notificazione previsto con le modalità dell’art. 26, comma 2, DPR n. 602/1973 e dell’art. 60, comma 7, DPR n. 600/1973, ed in particolare in assenza della prova dell’invio e della ricezione della raccomandata informativa e, in ogni caso, dell’errato indirizzo”.

IL CASO 

Il caso in esame ha visto un contribuente ricorrere innanzi alla CTP di Genova avverso l’estratto di ruolo che aveva esso stesso richiesto all’Agenzia delle Entrate Riscossione al fine di verificare la sussistenza di eventuali pretese nei propri confronti, venendo in tal modo a conoscenza della esistenza di alcune cartelle esattoriali, di cui contestava – sotto molteplici profili – il presunto vizio di notifica.

Più nel dettaglio, egli asseriva l’inesistenza e/o nullità delle notifiche telematiche aventi ad oggetto le cartelle di pagamento impugnate, sia per l’assenza di qualsivoglia prova in ordine tanto all’invio quanto alla ricezione della raccomandata informativa afferente la comunicazione di avvenuta notificazione mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa (richiesta quale adempimento essenziale dall’art. 60, comma 7, del DPR n. 600/1973)  sia per la totale erroneità - anche ove la comunicazione fosse stata inviata - dell’indirizzo indicato nel frontespizio della stessa, atteso che il medesimo non costituiva più da tempo la residenza abituale del ricorrente.

LA DECISIONE 

In via preliminare, la Commissione ha esaminato – in quanto assorbente - l’eccezione riguardante la rituale notifica della comunicazione di avvenuto deposito delle cartelle impugnate  nell’apposita sezione del sito internet della CCIAA, inviata a mezzo raccomandata a/r.

Sul punto, il Collegio ligure, pur riconoscendo la facoltà per l’Agente della Riscossione di procedere alla notificazione attraverso le forme previste dall’ultimo comma di cui all’art. 60 già citato, ha ritenuto non potesse disconoscersi la circostanza – nel caso di specie incontestata dalla stessa Agenzia delle Entrate Riscossione – circa l’erroneità dell’indirizzo cui erano state spedite le predette raccomandate.

Ciò si rendeva possibile in ragione del fatto che, in seno alle comunicazioni prodotte dell’Agenzia risultava indicato un indirizzo che – come dimostrato dal certificato di residenza storico del contribuente già in atti – non costituiva più la residenza effettiva dello stesso.

Da tali circostanze è disceso l’accoglimento del gravame ed il consequenziale annullamento dei ruoli esattoriali per invalida notificazione.

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