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CARTELLA ESATTORIALE: LE 3 MOSSE A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE

05/04/2022


La cartella esattoriale è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione richiede - in nome e per conto di un determinato ente impositore (Agenzia delle Entrate, Inps, Regione, Comune, Consorzio di Bonifica, ecc) - il versamento, entro 60 giorni, di talune somme dovute dal contribuente in relazione a tributi, contributi e/o altre specifiche pretese di cui lo stesso risulti debitore.

La cartella - al pari degli altri atti emanati dall’agente della riscossione - per produrre i suoi effetti giuridici nei confronti del destinatario deve essere correttamente notificata, rappresentando - appunto - la notifica una “condizione di efficacia dell’atto”.

Decorsi 60 giorni dalla sua notificazione (laddove non sia passato più di 1 anno) il concessionario della riscossione può procedere ad espropriazione forzata, vale a dire può, in caso di mancato pagamento, soddisfarsi sui beni (mobili e immobili) del debitore e sui crediti che lo stesso vanta nei confronti dei terzi.

Nell’ipotesi in cui sia decorso più di 1 anno, prima di procedere in tal senso, l’agente della riscossione deve obbligatoriamente provvedere a notificare un’intimazione di pagamento, con cui avverte il contribuente che in caso di mancato versamento delle somme dovute entro 5 giorni, si procederà - giustappunto - a riscuotere le stesse per il tramite di ben precise procedure coattive. 

 

COSA FARE IN CASO DI RICEZIONE DI UNA CARTELLA DI PAGAMENTO: LE 3 MOSSE A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE

Nel caso in cui diveniate destinatari di una cartella di pagamento, è buona regola tenere a mente quelle che sono le 3 armi a vostra disposizione al fine di evitare di dover procedere con quella che rappresenta l’azione più scontata ma allo stesso tempo più gravosa: il pagamento in un’unica soluzione di tutto l’importo richiesto entro i 60 giorni da quando vi è stata materialmente notificata la cartella.

 1) RATEAZIONE DELLA CARTELLA

Una prima soluzione a disposizione del contribuente può essere quella di rateizzare la cartella di pagamento, secondo un piano ordinario (72 rate) o straordinario (sino a 120 rate).

In riferimento a ciò, è più che opportuno sottolineare come a differenza del primo caso, nell’ipotesi in cui ci si appresti a richiedere una rateazione a 120 rate il contribuente (sia esso persona fisica  o società) è tenuto a presentare una documentazione a corredo dell’istanza (ISEE o Documentazione contabile per le società), per il tramite della quale possa egli dimostrare il possesso dei requisiti per accedere, appunto, ad un piano di dilazione straordinario.

Sempre sul tema, è estremamente importante evidenziare la circostanza per cui, laddove vi troviate ad avere una procedura esecutiva aperta, il pagamento della prima rata (art. 19, comma 1 -quater2, D.p. r. n. 602/73) determina l’estinzione della stessa, a condizione, però, che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Per concludere, si fa presente inoltre che a seguito della presentazione della richiesta di dilazione e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa ovvero dell’eventuale decadenza:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

 

2) SOSPENSIONE DELLA CARTELLA

Se si ritiene che la richiesta di pagamento esplicitata all’interno della cartella ricevuta non sia dovuta, è possibile chiedere all’Agenzia delle entrate -Riscossione, entro 60 giorni dall’avvenuta notifica dell’atto, di sospendere le procedure di riscossione per far verificare all’ente creditore la situazione.

La Legge n. 228/2012, infatti, stabilisce che è possibile chiedere la sospensione legale della riscossione degli importi indicati in una cartella in caso di:

  • pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
  • provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  • prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
  • sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
  • sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte.

Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione di tale richiesta, il concessionario per la riscossione trasmette all’ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore (e la documentazione allegata) al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni idonee ad ottenere, in caso affermativo, la sollecita sospensione o lo sgravio direttamente sui propri sistemi informativi.

Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l’ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in paritempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell’inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito iscritto a ruolo. 

In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione appena citata, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi (220) giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le somme sono annullate di diritto e il debitore è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.

 

3) IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA

L’ultima azione che il contribuente può mettere in campo - a seguito della notifica di una cartella di pagamento - è quella di contestarla dinanzi al Giudice Tributario (se si tratta di imposte e tasse), dinanzi al Tribunale (in funzione di Giudice del Lavoro, se si tratta di contributi), e dinanzi al Giudice di Pace (se si tratta di multe per violazione al codice della strada).

Sul punto, appare alquanto doveroso far presente che tale ultima azione non necessariamente viaggia in maniera indipendente rispetto alle 2 precedenti; ciò in ragione del fatto che molto verosimilmente potrebbe configurarsi l’esigenza di presentare, ad esempio, un’istanza di dilazione in parallelo alla notifica del ricorso con il quale si contesti la legittimità della cartella ricevuta.

In effetti, laddove la cartella abbia ad oggetto una somma il cui valore (riferito alle sole imposte, al netto di sanzioni ed interessi) superi i 50.000 euro, nel caso in cui ci si appresti ad impugnarla è bene tener presente che il ricorso non produce alcun effetto “protettivo” e/o “sospensivo della riscossione” (diversamente da ciò che accade per le cartelle il cui valore si ponga al di sotto della soglia testé riportata, producendo in tali ipotesi, il ricorso, una sorta di sospensione ex lege per una durata pari a 90 giorni).

Detto questo, dunque, laddove si dovesse decidere di impugnare la cartella ricevuta (il cui valore, riferito alla sola imposta, superi i 50.000), è più che opportuno tutelarsi, nell’attesa che il giudizio arrivi a sentenza, presentando un’apposita istanza di dilazione c.d. “cautelativa”, all’interno della quale dare evidenza del fatto che la richiesta, appunto, della dilazione è preordinata al solo scopo di evitare eventuali azioni cautelari e/o esecutive sul proprio patrimonio nelle more del processo con cui sì giungerà ad appurare la legittimità (o meno) della cartella esattoriale impugnata.

Per ciò che riguarda, infine, i potenziali vizi che potrebbero in qualche modo inficiare la validità della cartella di pagamento ricevuta, appare più che agevole rappresentare come allo stato attuale le principali anomalie che possono senza dubbio condurre alla declaratoria di nullità della stessa, sono le seguenti:

  • Intervenuta decadenza dall’azione accertativa e/o riscossiva
  • Prescrizione del diritto a riscuotere quella particolare imposta, tassa, contributo, ecc.
  • Omessa e/o irrituale notifica dell’avviso di accertamento (o del diverso atto) presupposto alla cartella esattoriale notificata
  • Difetto di motivazione circa le ragioni che legittimerebbero l’agente della riscossione a richiedere quelle determinate somme
  • Infondatezza della pretesa (vizio, quest’ultimo, contestabile solo nella particolare ed esclusiva ipotesi in cui la cartella di pagamento rappresenti il primo atto con il quale si porta a conoscenza il contribuente dell’esistenza di una pretesa debitoria a proprio danno).

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Se anche TU hai ricevuto una CARTELLA DI PAGAMENTO e hai dei dubbi riguardo alla legittimità della stessa, non esitare a CONTATTARCI per una prima analisi del caso ai seguenti recapiti:

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