news ed approfondimenti

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: ECCO I DETTAGLI DELL'ART. 28 DEL D.L. "RILANCIO"

10/05/2020


Sono ore decisive per la definizione di quello che è stato battezzato come D.L. “RILANCIO”, prossimo alla chiusura e alla successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Se la bozza che circola da questa mattina dovesse trovare conferma definitiva, potremmo svelare in anticipo i dettagli dell’art. 28 dell’emanando decreto, rubricato, giustappunto, “Contributo a fondo perduto”.

La disposizione in esame dovrebbe prevedere l’erogazione di un’indennità, nella forma del fondo perduto - compatibile con tutte le altre misure di sostegno al reddito già previste per i lavoratori autonomi - in favore di tutti i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo e di redditi d’impresa, così come individuati agli artt. 54  e 85 del TUIR, che hanno avuto una diminuzione del loro volume d’affari a causa dell’emergenza epidemiologica legata al Covid-19.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

L’ammontare dell’indennità sarà determinato applicando una percentuale - come vedremo di seguito nei dettagli - alla differenza registrata in diminuzione tra l’ammontare dei ricavi (o compensi) conseguiti nell’aprile 2020 e l’ammontare dei ricavi (o compensi) realizzati nell’aprile 2019.

Più precisamente:

  • 25% della differenza, per i soggetti che nell’anno d’imposta 2019 hanno conseguito un volume d’affari non superiore ad € 100.000.
  • 20% della differenza, per i soggetti che nell’anno d’imposta 2019 hanno realizzato un volume d’affari superiore ad € 100.000 ed inferiore ad € 400.000.
  • 15% della differenza, per i soggetti che nell’anno d’imposta 2019 hanno conseguito un volume d’affari superiore ad € 400.000 ed inferiore o pari ad € 5.000.000.

Si precisa che quest’ultimo, € 5.000.000, rappresenta anche il limite di fatturato per poter fare richiesta del beneficio in esame.

Dalla lettura della bozza emerge, inoltre, come sia previsto - a prescindere dalle percentuali sopra elencate - una misura minima del contributo pari ad € 1.000 per le persone fisiche ed € 2.000 per le persone giuridiche

Infine, pare che sia demandato ad un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità di presentazione della domanda, dei termini e di ogni altro elemento necessario all’attuazione dei contenuti testé esaminati.

Per gli aggiornamenti sul tema, si raccomanda di restare connessi alla nostra pagina social o, laddove ce ne sia il bisogno, di contattarci ai recapiti indicati nel nostro sito web.

Sfoglia questa categoria..

Richiedi una prima consulenza

Compila il form e ti ricontatteremo entro 24h.

Allega l'atto che hai ricevuto

Web Developement Obdo - graphic and web