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DIVIETO DI AVVOCATO ESTERNO PER L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE EVOCATO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA

29/10/2018


Ancora non si placa l’orientamento giurisprudenziale che bacchetta l’agente della riscossione laddove, nel giudizio dinanzi alla Commissione tributaria, non provveda a costituirsi, così come prevede la normativa post D. Lgs. n. 156/2015, per il tramite di funzionari (legali) interni.

A tal proposito, è doveroso ricordare che il decreto prima citato ha esteso anche all’ex Equitalia l’obbligo, già esistente per l’agenzia delle entrate  e l’agenzia delle dogane, di costituirsi nei giudizi tributari “direttamente o per il tramite della struttura territoriale sovraordinata”.

Principio confermato anche dal D.L. n. 193/2016, laddove all’art. 1, comma 8, dopo aver disciplinato la costituzione del concessionario della riscossione nelle varie tipologie di giudizi, ha statuito che: “…Per il patrocinio davanti alle  commissioni tributarie continua ad applicarsi l’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.”.

Nonostante ciò, ancora molteplici sono, però, i casi in cui l’ex Equitalia decide di affidarsi ad un avvocato esterno per controbattere alle difese del contribuente.

Da ultimo, ad occuparsi di una simile questione è stata la Commissione tributaria regionale della Calabria, che in riforma della sentenza di primo grado ha accolto le doglianze del ricorrente dichiarando, appunto, non regolare la costituzione in giudizio del concessionario.

Con la sentenza n. 2284/2018, depositata il 20/07/2018, il Collegio calabrese ha precisato quanto segue: “lnvero, a norma dell’art. 1, comma 8, D.L. 193/2016, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, subentrata nei compiti ricoperti da Equitalia, è autorizzata ad avvalersi dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio e può, altresì, avvalersi davanti al Tribunale ed al Giudice di Pace di avvocati del libero foro, ma per il patrocinio davanti alla Commissione Tributaria continua ad applicarsi l’art. 11, comma 2 del Decreto Legislativo 31.12.1992 n. 546, in forza del quale l’agente di riscossione nei cui confronti è proposto il ricorso deve stare in giudizio dinnanzi alla Commissione Tributaria solo attraverso propri funzionari, con la conseguenza dell’inutilizzabilità delle difese affidate ad avvocati esterni.

Leggi il testo integrale della sentenza, cliccando qui sotto:

CTR CALABRIA - PRONUNCIA N. 2284/2018, DEPOSITATA IL 20.07.2018

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