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EFFICACIA ESECUTIVA AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DEI COMUNI

11/11/2019


La Legge di Bilancio 2020 prevede importanti novità per quel che riguarda l’accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali (comuni, province, città metropolitane e regioni).

Introduzione dell’avviso di accertamento esecutivo: ambito di applicazione.

L’art. 96, comma 9, del disegno di legge, ora all’esame del Senato, prevede l’introduzione dell’AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO (già operativo per l’Irpef, Ires, Irap e Iva) anche per i tributi e le entrate patrimoniali degli enti locali.

L’accertamento esecutivo degli enti locali è destinato ad operare dal Gennaio 2020, con riferimento alle annualità per cui non è ancora decaduto il diritto/potere di accertamento.

Contenuto e funzione dell’avviso esecutivo.

L’ avviso di accertamento esecutivo - che svolge sia la funzione di atto impositivo che, appunto, di titolo esecutivo - dovrà contenere:

  • l’intimazione ad adempiere entro il termine per proporre ricorso;
  • l’indicazione che in caso di mancato pagamento, l’avviso stesso legittima l’esecuzione forzata senza necessità di ulteriori atti (cartella di pagamento, ingiunzione fiscale). In caso di ricorso si applicheranno le disposizioni in tema di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio: per le imposte locali è dovuto l’intero tributo preteso, mentre le sanzioni saranno richieste nella misura dei 2/3 solo dopo la soccombenza nel primo grado di giudizio;
  • l’indicazione del soggetto che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata.

Procedimento.

Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento (60 gg. dalla notifica dell’avviso di accertamento), la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

Quest’ultimo informerà il debitore - con raccomandata semplice o posta elettronica certificata - di aver preso in carico le somme da esso dovute in relazione all’avviso di accertamento precedentemente notificatogli.

Data l’incisività di questa procedura, la legge prevede un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico, prima del quale l’agente della riscossione non potrà iniziare alcuna procedura esecutiva.

La citata sospensione non si applica nei seguenti casi:

  • in caso di azioni cautelari e conservative a tutela del credito erariale (fermo, ipoteca, ecc.);
  • in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione;
  • in caso di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione. 

Disposizioni a tutela dei contribuenti.

La legge in esame, oltre a prevedere la circostanza per cui, decorso un anno dalla notifica degli atti esecutivi, l’espropriazione forzata dovrà necessariamente essere preceduta dalla notifica di un avviso (che contiene l’intimazione ad adempiere entro cinque giorni - art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973), introduce un nuovo strumento di tutela:

- L’OBBLIGO DI INVIO DI UN SOLLECITO DI PAGAMENTO PER IL RECUPERO DI IMPORTI FINO A 10.000 €, prima dell’attivazione di qualsiasi procedura esecutiva e/o cautelare.

Lo scopo di tale atto è quello di rendere edotto il debitore che il termine indicato nell’avviso di accertamento è scaduto e che laddove lo stesso non provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine perentorio dei 30 giorni, saranno immediatamente attivate le procedure cautelari ed esecutive previste dal Legislatore a tutela del credito.

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