28/10/2019
Il Decreto Legge n. 124/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre, ha riaperto i termini per il versamento della prima o unica rata del piano di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, in relazione a tutti quei soggetti che avevano presentato la domanda entro il 30 aprile 2019 e non avevano effettuato il versamento di quanto dovuto alla scadenza del 31 luglio 2019.
In particolare, l’art. 37 del decreto appena pubblicato, ha di fatto prorogato la scadenza di pagamento inizialmente prevista per il 31 luglio 2019, al 30 novembre 2019.
<<Art. 37 “Riapertura del termine di pagamento della prima rata della definizione agevolata di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018”
1. La scadenza di pagamento del 31 luglio 2019 prevista dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), 21, 22, 23 e 24, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e’ fissata al 30 novembre 2019>>.
Una vera e propria ancora di salvataggio, dunque, per i contribuenti che, in base a vari motivi, non avevano effettuato il pagamento della prima rata o unica rata entro il 31 luglio scorso.
Si ricorda, infatti, che il D.L. n. 119/2018, alle ipotesi di insufficiente o tardivo (oltre 5 giorni) versamento della prima (ovvero di una qualsiasi delle rate previste dal piano di dilazione), ricollegava i seguenti effetti:
In particolare, quest’ultima circostanza ha assunto un’importanza rilevante dal momento che il Legislatore ha previsto come, in ogni caso, alla data del 31 luglio 2019, indipendentemente dal pagamento della prima/unica rata della definizione, le eventuali rateazioni in corso fossero automaticamente revocate e le somme relative alle cartelle di pagamento oggetto del piano non più rateizzabili.
Alla luce di quanto previsto dal D.L. n. 124/2019, tenuto conto della scelta effettuata a monte dal contribuente, il pagamento delle somme dovute potrà avvenire, alternativamente:
N.B.: IL PAGAMENTO DELLA PRIMA O UNICA RATA DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DETERMINA L’ESTINZIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE AVVIATE PRECEDENTEMENTE.
Per concludere, è utile ricordare che il decreto legge poc’anzi richiamato rimette in termini non solo coloro che avevano aderito alla c.d. rottamazione-ter, ma anche tutti i soggetti che avevano presentato istanza di rottamazione-bis, rimanendo poi inadempienti rispetto alla scadenza della prima rata (prevista per il 7 dicembre 2018).