news ed approfondimenti

COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO AMMINISTRATIVO: CHE COS'E' E COME TUTELARSI

03/10/2023


COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO AMMINISTRATIVO

CHE COS’E’ E A COSA SERVE

Il fermo amministrativo rappresenta una peculiare tipologia di misura cautelare, disciplinata dall’art. 86, DPR n. 602/73, diretta a garantire la riscossione di crediti tributari (e non) già scaduti, a seguito dell’intervenuto decorso del termine di 60 giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento.

Difatti, la disposizione normativa appena citata prevede, appunto, che: “Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50, comma 1 (60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale), il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri,..”.

In base a quanto previsto dalla normativa in vigore, bisogna far presente a chi legge che la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati necessita di una comunicazione preventiva (preavviso di fermo), dovendo l’Agente della riscossione notificare al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari (art. 86, comma 2, DPR n. 602/73).

Pertanto, l’agente della riscossione che intende sottoporre a tale vincolo cautelare un bene mobile del debitore, dovrà necessariamente inviare a quest’ultimo la predetta comunicazione preventiva, per mezzo della quale lo avvisa dell’imminente pregiudizio a cui sarà esposto nel caso di mancato adempimento alla richiesta di pagamento pervenutagli per mezzo della cartella esattoriale.

Con la conseguenza che, una volta notificato siffatto preavviso, decorsi inutilmente 30 giorni, si potrà procedere con l’iscrizione del vero e proprio fermo amministrativo, senza necessità di ulteriore comunicazione a vantaggio del contribuente.

QUALI SONO LE CONSEGUENZE SUCCESSIVE ALL’ASSOGGETTAMENTO DEL BENE ALLA PROCEDURA DI FERMO AMMINISTRATIVO?

Nel momento in cui si decidesse di non ottemperare alla richiesta pervenutaci per il tramite del c.d. “preavviso di fermo”, è più che opportuno essere a conoscenza di quelli che sono i limiti e le eventuali conseguenze derivanti dalla violazione di tali limiti.

Difatti, una volta eseguito il fermo amministrativo sul veicolo, non si potrà più:

  • circolare liberamente con lo stesso
  • rottamarlo o esportarlo
  • venderlo, senza aver dapprima informato l’acquirente sulla situazione del mezzo
  • parcheggiarlo sul suolo pubblico​​​​​​

Con la conseguenza che, il soggetto che contravviene al divieto di circolazione e si ritrova a guidare un’auto sottoposta a fermo amministrativo, rischia una sanzione che varia dai 1988 ai 7953 euro.

Inoltre, se la vettura sottoposta a fermo dovesse circolare e provocare un incidente stradale, la legge prevede che l’assicurazione non sia - in alcun modo - tenuta a pagare i relativi danni.

Infine, un’ulteriore misura afflittiva a cui va incontro il contribuente è quella della confisca del mezzo, la quale, differentemente dal semplice fermo, implica che la disponibilità dell’auto passi direttamente all’Agenzia delle Entrate o ad altro creditore (sottraendola all’originario proprietario).


Sul punto, ti consigliamo di dare un’occhiata anche al recente articolo:

/fermi-ipoteche-e-pignoramenti/nullo-il-fermo-amministrativo-su-beni-mobili-strumentali.html


IPOTESI DI ESENZIONE

1) BENE STRUMENTALE ALL’ATTIVITÀ DI IMPRESA O ALLA PROFESSIONE

Il Legislatore, all’art. 86, comma 2, ultimo periodo, ha previsto una fattispecie di “esenzione” dalla misura cautelare in esame, anche in caso di mancato pagamento degli importi intimati.

E’ questa l’ipotesi in cui il bene potenzialmente assoggettabile al fermo amministrativo sia indispensabile per l’esercizio dell’attività imprenditoriale e/o professionale svolta dal contribuente.

A tal proposito, la norma dispone che: “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata…, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività d’impresa o della professione”.

Ordunque, stando a quanto appena esposto, non parrebbe essere assoggettabile al fermo amministrativo il bene che risulta indispensabile al fine di poter svolgere la propria attività d’impresa o per poter esercitare la propria professione.

Tale circostanza, tuttavia, dovrà essere palesata al concessionario della riscossione procedente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del preavviso, esibendo - in seno ad una specifica istanza - la documentazione contabile idonea a comprovare tutto ciò (registro dei beni ammortizzabili).

Sul punto, merita altresì segnalare che la presentazione della succitata istanza non determina, ispo iure, la sospensione dei termini: ciò vale a dire che in assenza di risposta - entro 30 giorni - da parte dell’Ente della riscossione, si renderà giocoforza necessaria un’azione giudiziale volta ad ottenere il riconoscimento dei propri diritti.

2) VEICOLO COINTESTATO

Un’ulteriore ipotesi di impedimento all’adozione di tale procedura, risiede nell’eventualità che il bene - potenzialmente aggredibile - risulti essere intestato a più soggetti, di cui solo uno rappresenta l’effettivo debitore di Agenzia delle Entrate Riscossione.

In simili casi, va detto sin da subito che trovandoci dinanzi a più proprietari, l’agente della riscossione è impossibilitato ad iscrivere il fermo amministrativo, non potendo difatti agire su un bene la cui titolarità non è appannaggio esclusivo del solo (suo) debitore.

COME OTTENERE LA SOSPENSIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO

Uno dei dubbi legittimi che possono attanagliare il contribuente - titolare di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo - è quello legato alla possibilità di riavere, nel più breve tempo possibile, la piena disponibilità del proprio bene o, quantomeno, di poter circolare liberamente senza incorrere in alcuna sanzione amministrativa.

Proprio al fine di mitigare gli effetti pregiudizievoli di una siffatta misura cautelare, il Legislatore ha previsto che laddove le cartelle per le quali è stato iscritto il fermo risultino oggetto di rateizzazione o di definizione agevolata, dopo l’integrale e tempestivo pagamento della prima rata, viene disposta la sospensione immediata del fermo, al fine di consentire al contribuente di poter ritornare a circolare liberamente con il veicolo interessato.

Ovviamente, appare senz’altro opportuno far presente come trattandosi di sospensione e non di revoca, resta ad ogni modo preclusa la possibilità di vendere il bene (a meno che il potenziale acquirente non abbia accettato consapevolmente) o di rottamare lo stesso.

COME OTTENERE LA REVOCA DEL FERMO AMMINISTRATIVO

La piena disponibilità del proprio bene, con conseguente ed ampia facoltà di disporne a proprio piacimento (vendita, demolizione, ecc.) la si riacquista in 2 casi:

  • dopo aver effettuato il pagamento integrale, in unica soluzione, del debito per il quale l’agente della riscossione ha proceduto a garantirsi azionando il fermo amministrativo.
  • solo dopo aver saldato tutte le rate ricomprese nel piano di dilazione delle precedenti somme.

In questi casi, dunque, il fermo amministrativo potrà essere revocato e sarà lo stesso concessionario della riscossione a provvedere, a proprie spese, alla cancellazione definitiva dai registri del PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

QUALI SONO LE IPOTESI IN CUI RISULTA OPPORTUNO IMPUGNARE IL PREAVVISO DI FERMO?

A fronte della ricezione di un preavviso di fermo, ex art. 86, comma 2, D.p.r. n. 602/73, o della conoscenza ex post circa la presenza di siffatto vincolo cautelare sul proprio autoveicolo, il contribuente dovrà senz’altro valutare l’ipotesi di impugnazione dell’atto dinanzi al Giudice tributario (o al diverso Giudice competente per materia), nel caso in cui dovesse rendersi conto, dopo l’attenta disamina dello stesso, che:

  1. Le cartelle poste a base del medesimo non sono mai state regolarmente notificategli;
  2. Tra la data di notifica delle cartelle, come indicate nell’atto, e la data di notifica di quest’ultimo, siano spirati i termini prescrizionali per esercitare il diritto alla riscossione dei vari crediti che si intendono recuperare.

Nel fare ciò, non dimentichiamo che occorre prestare molta attenzione ai termini, essendo previsti a livello normativo degli spazi di tempo molto stringenti per, eventualmente, impugnare l’atto e chiedere al Giudice l’annullamento dello stesso.

__________________________________________________________________________________________________________________

Se anche TU hai ricevuto la notifica di un PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO e vuoi verificare che lo stesso sia immune da potenziali vizi di legittimità, o semplicemente vuoi impedire che si arrivi alla vera e propria iscrizione del vincolo sul tuo veicolo, non esitare a CONTATTARCI ai seguenti recapiti: 340 9631958 - info@danielebrancale.it

Sfoglia questa categoria..

Richiedi una prima consulenza

Compila il form e ti ricontatteremo entro 24h.

Allega l'atto che hai ricevuto

Web Developement Obdo - graphic and web