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IL MAXI SCONTO SULLE CARTELLE ESATTORIALI E' FINALMENTE LEGGE: SCOPRI COME ACCEDERE

31/12/2018


Con la chiusura dell’anno che ci lasciamo alle spalle, i contribuenti italiani non potevano ricevere notizia migliore di quella contenuta nel titolo del presente nonché ultimo editoriale pubblicato sul nostro sito.

Ebbene sì, l’attesa è stata sicuramente logorante ma il sacrificio comportato ha dato i suoi migliori frutti, ovvero la possibilità di RINASCITA per milioni di debitori incatenati nelle sabbie mobili del fisco.

Come noto, immaginiamo ai più, la Legge di Bilancio definitivamente approvata nella giornata di ieri ha regalato a tanti contribuenti che da tempo attendevano con suspense l’agognata misura del c.d. “SALDO E STRALCIO DELLE CARTELLE ESATTORIALI”.

Misura che, al netto di ogni giudizio fazioso o partitico, va accolta, a parere di chi scrive, con estrema positività dal momento che si pone come obiettivo quello di restituire a migliaia di contribuenti la dignità e la possibilità di ritornare a sperare in un futuro diverso.

Fatta questa breve e più che doverosa premessa, cerchiamo ora di capire insieme quelli che sono i punti focali del nuovo regime premiale che si appresta a diventare operativo già con le prime settimane del 2019, avendo cura di sottolineare in maniera pressoché snella i principali requisiti di accesso, il vantaggio concreto dell’istituto, le modalità di accesso e i limiti oggettivi  e soggettivi previsti dalla disciplina contenuta nei commi da 101 bis a 101 sedecies della Finanziaria 2019.

Nel fare ciò - è giusto precisarlo - ci siamo ispirati a quanto pubblicato anche dai vari organi di governo sui propri siti istituzionali.

CHI SONO I DESTINATARI?

1. Le persone fisiche con un ISEE, riferito al nucleo familiare, inferiore o uguale a € 20.000.

Più nel dettaglio:
per i rapporti con l’Erario, rientrano tutte le persone fisiche (siano esse non titolari di partita Iva, professionisti, imprenditori, soci di società di persone, ecc…) per le posizioni a esse direttamente riferibili;
per i rapporti con INPS e Casse previdenziali, rientrano:

   » lavoratori iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) anche qualora l’obbligo di iscrizione abbia come presupposto la condizione di socio di società di persone o di s.r.l.; e
   » lavoratori autonomi in agricoltura, per (i) le proprie posizioni e per (ii) quelle dei propri coadiuvanti o coadiutori, che sono persone che hanno un rapporto di parentela o affinità con il lavoratore autonomo.

2. Le persone fisiche che alla data del 30.4.19 hanno aperto la procedura di liquidazione della norma cd. salva suicidi da sovraindebitamento di cui all’articolo 14-ter della L. n. 3/12; è la norma che prevede la liquidazione di tutto il patrimonio del debitore.

CHI SONO I SOGGETTI ESCLUSI?

Al momento non rientrano nel perimetro della sanatoria le società.

QUALI SONO I TRIBUTI STRALCIABILI?

1. Per i rapporti con l’Erario:

• Irpef e relative addizionali;

• Imposte sostitutive (es. regimi minimi/forfettari);

• Irap;

• Iva;

• Ritenute.

2. Per i rapporti con INPS e Casse previdenziali, contributi previdenziali.

QUALI RUOLI CI RIENTRANO?

Ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2017 relativi a:

per i rapporti con l’Erario, (i) imposte dichiarate e non versate o (ii) imposte derivanti da meri errori materiali nella compilazione delle dichiarazioni (accertati ex art. 36-bis del D.p.r. n. 600/73 e art. 54-bis D.p.r. n. 633/72);

per i rapporti con INPS e Casse previdenziali, contributi dovuti alla Casse previdenziali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS diversi da quelli derivanti da accertamenti. Si tratta, fondamentalmente, di (i) contributi fissi non versati a seguito dell’iscrizione a una specifica gestione o di (ii) contributi dichiarati e non versati relativi a soggetti che hanno regolarmente presentato domanda di iscrizione alla Gestione.

ISEE

  1. L’ISEE viene compilato e presentato all’INPS come qualunque altro ISEE. L’ Agente della riscossione e l’INPS dialogheranno tra di loro per verificare la presenza dell’ISEE e il limite di soglia.

  2. L’Agente della riscossione, in collaborazione con AdE e GdF, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi.

QUALI SONO I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?

1. Il soggetto che vuole aderire deve presentare apposita richiesta (su modulo predisposto dall’Agente della riscossione) entro il 30.4.19.

2. L’Agente della riscossione comunica entro il 31.10.19 il risultato della verifica sui presupposti per l’adesione e:

• nel caso di verifica positiva, l’Agente della riscossione comunica l’importo da versare;

• in caso di mancata adesione:

   » il soggetto viene riammesso alla Rottamazione ter, ove sussistano i requisiti; o

   » viene riattivata la riscossione ordinaria nel caso in cui non sussistano i requisiti per la Rottamazione ter.

IN COSA CONSISTE CONCRETAMENTE LO STRALCIO?

  1. La definizione prevede lo stralcio di sanzioni e interessi di mora come per la Rottamazione ter e il pagamento in misura ridotta:
    • di quota capitale (imposte o contributi) e interessi affidati all’agente della riscossione; e

• dell’aggio di riscossione.

  1. Il pagamento in misura ridotta dei contributi impatta direttamente sulla posizione assicurativa di chi aderisce alla definizione agevolata. La parte di contributi che non viene pagata, pertanto, non è considerata ai fini contributivi.

  2. Le persone fisiche (diverse da quelle sovraindebitate; ovverosia quelle con ISEE non superiore a € 20.000) versano le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi e l’aggio di riscossione riparametrato, in misura pari al:
    16% se hanno un ISEE non superiore a € 8.500,00;
    20% se hanno un ISEE tra € 8.500,00 ed € 12.500,00;
    35% se hanno un ISEE tra € 12.500,00 ed € 20.000,00.

  3. Le persone fisiche sovraindebitate versano le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi e l’aggio di riscossione riparametrato, in misura pari al 10%.

QUALI SONO LE SCADENZE PREVISTE PER I VERSAMENTI?

I versamenti possono essere eseguiti:

in un’unica soluzione il 30.11.19; o

in 5 rate (35% nel 2019, 35% nel 2020 e 30% nel 2021) in data:

   » 30.11.19 per il 35% dell’importo da versare;

   » 31.3.20 per il 20%;

   » 31.7.20 per il 15%;

   » 31.3.21 per il 15%;

   » 31.7.21 per il 15%.

Dal quadro che precede emergono, dunque, i tratti fondamentali della disciplina del c.d. “SALDO E STRALCIO”, misura, si ritiene opportuno sottolinearlo, che va letta in combinato disposto con le altre ipotesi di definizione agevolata già varate dall’attuale governo, vale a dire la ROTTAMAZIONE TER e lo STRALCIO DELLE CARTELLE SINO A 1.000 EURO notificate fra il 01.01.2000 e il 31.12.2010.

Ciò, dal momento che la “revisione” della singola posizione debitoria del contribuente potrebbe presupporre l’utilizzo indissolubile di più istituti ricompresi nel pacchetto complessivo della PACE FISCALE, con  analisi accurata e puntuale della scelta più opportuna da compiere anche in relazione alle disponibilità, presenti e future, del soggetto coinvolto.

Con l’auspicio di essere riusciti a schiarire, almeno in linea generale, i primi dubbi interpretativi collegati all’applicazione pratica del c.d. SALDO E STRALCIO DELLE CARTELLE ESATTORIALI, vi salutiamo e vi formuliamo i NOSTRI PIU’ SENTITI AUGURI PER IL NUOVO ANNO CHE VERRA’, affinché le misure finora elencate possano restituire un FUTURO MIGLIORE A TUTTI, nessun contribuente escluso..

Cogliamo l’occasione, inoltre, per comunicarVi che il Dott. Daniele Brancale ha predisposto dei pacchetti di consulenza personalizzata per chiunque si appresti ad affrontare la strada del risanamento offerta dalle diverse ipotesi di definizione contenute nel quadro generale della PACE FISCALE.

I nostri recapiti sono: 340 9631958 - info@danielebrancale.it

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