24/11/2021
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO: CHE COS’E’?
L’intimazione di pagamento è l’atto che l’Agenzia delle Entrate Riscossione notifica al contribuente prima di dare avvio all’espropriazione forzata, nell’ipotesi in cui sia decorso più di un anno dall’invio della cartella di pagamento allo stesso.
CHE SUCCEDE SE NON PAGO UN’INTIMAZIONE DI PAGAMENTO?
Estremamente opportuno sottolineare all’uopo che dalla data di notifica dell’atto, il debitore ha solo 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto, in un’unica soluzione o mediante il ricorso ad un piano di dilazione (ordinario, max 72 rate, o straordinario, max 120 rate).
Se non si paga quanto indicato nell’intimazione di pagamento, decorsi 5 giorni **l’Agenzia delle Entrate Riscossione può attivare nei tuoi confronti le procedure esecutive previste dal legislatore**:
COME DIFENDERSI IN CASO DI NOTIFICA DI UN’INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
Nella denegata ipotesi in cui si dovesse risultare destinatari di un simile atto, è quanto mai doveroso far presente che, prima di catapultarsi nel pagamento delle somme richieste, appare oltremodo opportuno procedere con alcune verifiche atte a scongiurare che lo stesso non si riveli affetto da vizi potenzialmente idonei ad inficiare la sua legittimità.
Più in particolare, in seguito alla ricezione di un simile provvedimento appare estremamente importante verificare in maniera scrupolosa che:
Qualora in seguito all’analisi dell’atto dovesse risultare astrattamente configurabile almeno una delle due situazioni appena descritte, è rigorosamente opportuno impugnare tempestivamente l’intimazione ricevuta dinanzi alla Commissione tributaria o al diverso organo giudicante competente, al fine di ottenere una pronuncia che accerti giudizialmente le anomalie emerse nel corso dell’esame della stessa.
Con precipuo riferimento alla seconda delle irregolarità eventualmente riscontrabili - vale a dire, che il diritto alla riscossione delle somme intimate non si sia prescritto per effetto dell’intervenuto decorso del termine prescrizionale previsto all’uopo dal legislatore - appare alquanto doveroso far presente come soli pochi giorni fa, la Commissione tributaria provinciale di Siena - per mezzo della sentenza n. 175/21 (dep. il 25.10.2021) ha annullato un’Intimazione di pagamento (a seguito del ricorso del contribuente difeso dal dott. Daniele Brancale) in uno a diverse cartelle esattoriali sottese (per un valore di € 70.000 circa) proprio in virtù dell’appurata intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme richieste.
Nella motivazione assunta a base della decisione resa, il Collegio senese ha affermato quanto segue: “Lamenta il ricorrente..(..)..che inoltre sarebbe prescritto il diritto alla riscossione delle cartelle, tutte per Tributi erariali, presuntivamente notificate anno 2005, 2006, 2007, 2008 perché decorso il termine di prescrizione decennale e precisamente n. 10420060001971471000 n. 10420040016063437000, 10420060001971471000, 10420060008700126000, 10420080002016422000 **per prescrizione decennale già maturata al 11/09/2019.
Esaminati i motivi addotti dalle parti questa Commissione ritiene che il ricorso meriti accoglimento relativamente alle cartelle n. 10420160009997589000 e 0420060001971471000 n. 10420040016063437000, 10420060001971471000, 10420060008700126000, 10420080002016422000 per prescrizione decennale già maturata al 11/09/2019.”.
(PER LEGGERE IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA, VAI NELL’APPOSITA SEZIONE DEL SITO “CASI RISOLTI”)
La pronuncia in esame dimostra come è tutt’altro che remota l’ipotesi che l’intimazione di pagamento notificata venga successivamente dichiarata nulla, in seguito alla sua tempestiva impugnazione.
Ecco perché appare estremamente importante in simili ipotesi affidarsi - sin da subito - ad un professionista esperto della materia che possa assistervi in tutte le azioni da compiere al fine di meglio tutelare la Vostra posizione patrimoniale.
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