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NOTIFICA EFFETTUATA DAL MESSO COMUNALE: INESISTENTE IN ASSENZA DEL DECRETO DI NOMINA DA PARTE DEL SINDACO

17/11/2021


La Commissione tributaria Regionale della Basilicata - con la sentenza n. 142 del 09.06.2021 - in aderenza a quanto già deciso dai surrogati Giudici provinciali, ha ritenuto “inesistente” la notifica dell’avviso di accertamento effettuata per il tramite del messo comunale, laddove quest’ultimo non sia stato nominato tale con decreto del Sindaco pro tempore.

La vicenda traeva origine dall’impugnazione di diversi avvisi di accertamento ad opera di una società in accomandita semplice, nonché dei suoi soci, nella veste di litisconsorti necessari.

Tra i diversi motivi di doglianza, veniva eccepito - anche e soprattutto - l’inesistenza giuridica della notificazione degli atti testé impugnati, atteso che - a parere dei ricorrenti - la stessa era stata effettuata (in maniera del tutto illegittima) da soggetto sprovvisto della specifica funzione dacché nominato dal responsabile dell’area affari generali e non dal Sindaco, come, invece, previsto dalla normativa in materia.

I Giudici della Commissione tributaria provinciale di Potenza, in accoglimento dell’eccezione sollevata dai contribuenti, si pronunciavano per l’illegittimità degli avvisi di accertamento opposti, in ragione dell’appurata irrituale notificazione sì come posta in essere dall’ufficio erariale.

Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate di Potenza, sostenendo la piena correttezza del proprio operato, non essendo ravvisabile, ad avviso della stessa, alcuna anomalia che potesse in qualche modo rendere nullo e/o inesistente il procedimento notificatorio afferente gli atti oggetto della vexata quaestio

Chiamati a giudicare sulla bontà del disposto motivazionale posto a base della sentenza impugnata, i decidenti regionali della Basilicata hanno confermato in toto la statuizione del primo Giudice, non mancando l’occasione di fornire anche dei pregevoli spunti in relazione alla differenza - sostanziale - che intercorre tra l’ipotesi di nullità della notificazione e quella, molto più importante, dell’inesistenza giuridica.

Passando all’esame del secondo motivo, con il quale l’appellante lamenta una non corretta interpretazione della normativa attinente al processo di notificazione assumendo la correttezza del proprio operato e la piena legittimità della notifica che ove ritenuta illegittima e, giammai inesistente, sarebbe comunque sanata dal raggiungimento dello scopo. Va precisato che nella specie non si discute del processo notificatiorio “strictu sensu” ma dei riflessi che su questo ha l’essere stato messo in atto da soggetto non in possesso delle necessarie qualifiche per operare la notifica stessa. Infatti, nella prima ipotesi l’atto sarebbe affetto da nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, nella seconda ipotesi l’atto sarebbe affetto da insanabilità tale da farlo considerare inesistente.

Il mancato rispetto del procedimento notificatorio non può che produrre l’inesistenza giuridica della notifica e dell’atto stesso, da cui discende l’impossibilità di procedere a sanatoria per il raggiungimento dello scopo. Infatti, a fronte dell’eccezione di carenza di potere del messo, scatta, in capo al resistente, l’onere di provare che il messo era in realtà abilitato alle notifiche; in caso contrario, l’eccezione sollevata dal contribuente deve essere accolta sulla base dei principi relativi all’onere della prova.

Ciò posto, la notifica dell’atto di accertamento non può considerarsi validamente eseguita: pur se nella relata di notificazione vi è la sottoscrizione di chi l’ha redatta, ed è indicata la qualità di messo comunale, con apposizione del timbro del Comune di (omissis), in quanto è stata dimostrata dal contribuente l’insussistenza della suddetta qualifica in capo al redattore della relata. Nella documentazione in atti, depositata dallo stesso ufficio, infatti, risulta copia del provvedimento di nomina dell’unico messo comunale del Comune di (omissis), effettuata non già dal Sindaco, unico soggetto in grado di attribuire le funzioni di messo comunale a soggetto avente i requisiti, ma dal Dirigente dell’Area Affari Generali ed Amministrativi non avente titolo e potere per potere effettuare la nomina ovvero per potere conferire l’incarico di messo notificatore.

Nella pratica, infatti, è nulla, per difetto di legittimazione all’espletamento delle funzioni di agente notificatore, la notifica effettuata dal messo comunale in assenza del decreto di nomina del sindaco.

Passando a valutare se nel caso, come acclarato, si possa parlare di nullità ovvero di inesistenza dell’atto va detto come la giurisprudenza di legittimità tenda a delimitare (correttamente) ed individuare i casi in cui le notificazioni possano definirsi inesistenti. Da ultimo le SS.UU. della Cassazione, pronunciandosi, sono state lapidarie nell’affermare che <<ogni qual volta la notifica è posta in essere da un soggetto non qualificato e privo in base alla legge della possibilità di espletare questa attività, la stessa, per totale carenza di potere deve ritenersi inesistente>>.

Le Sezioni Unite della Cassazione, dunque, individuano in maniera chiara che ogni qual volta l’attività di notificazione sia posta in essere da un soggetto privo della “posizione giuridica” per poter svolgere tale attività, la stessa non può essere oggetto di sanatoria ex articolo 156 c.p.c., in quanto inesistente, determinando, se contestata come nel caso, la nullità dell’atto che porta la irregolarità, non essendo azione sanante l’impugnazione dell’atto medesimo.”.

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