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INTIMAZIONE DI PAGAMENTO E PRESCRIZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

05/01/2022


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28058 del 14 ottobre scorso, ha fornito degli spunti interessanti per tutti coloro che si vedono recapitare delle intimazioni di pagamento riferite a cartelle afferenti svariate tipologie di tributi.

Difatti, accade spesso che l’intimazione di pagamento notificata da Agenzia delle  Entrate riscossione faccia riferimento a più cartelle, ognuna delle quali collegata all’omesso versamento di tributi diversi, quali ad es: Irpef, Tari, Tassa automobilistica, Diritto camerale, ecc.

Ciò dal momento che, ogni specifica imposta o tassa soggiace ad un diverso ed autonomo termine prescrizionale ai fini della relativa esazione.

SPUNTI DIFENSIVI FORNITI DALLA CORTE DI CASSAZIONE

Proprio in riferimento al dubbio poc’anzi evidenziato, ha avuto modo di esprimersi recentemente la Corte Suprema di Cassazione, in totale accoglimento del ricorso presentato dal contribuente.

Nei fatti era accaduto che quest’ultimo aveva impugnato - dinanzi la Commissione tributaria provinciale - un’intimazione di pagamento riferita a molteplici tributi, il cui versamento atteneva agli anni d’imposta dal 2003 al 2011, invocando la nullità dell’atto notificatogli in ragione dell’intervenuta prescrizione delle somme pretese.

A seguito del rigetto del ricorso, il contribuente perseguiva nella propria tesi di fronte alla Commissione tributaria regionale, la quale, appurata la regolare e tempestiva notificazione di tutte le cartelle sottese all’intimazione, riformava in minima parte la sentenza appellata ritenendo prescritto solo ed esclusivamente il credito riportato da una specifica cartella esattoriale (escludendo, dunque, la prescrizione, per tutte le altre).

Avverso detta pronuncia, sempre il contribuente proponeva formale ricorso per Cassazione, lamentando - come unico motivo di gravame - il mancato riconoscimento della prescrizione anche per i crediti veicolati dalla altre cartelle di pagamento, non potendosi individuare - a parere dello stesso - un unico termine prescrizionale per tutte le tipologie di tributi oggetto di richiesta.

Tesi quest’ultima ampiamente condivisa dal Collegio di legittimità, che nel cassare la pronuncia appellata ha avuto modo di statuire quanto segue:

La Commissione regionale ha applicato la prescrizione decennale a tutti i tributi oggetto di controversia, eccettuato uno, senza effettuare una specifica analisi in relazione a ciascun tributo.

Dalle decisioni dianzi riportate emerge con  tutta evidenza che dalla definitività della cartella di pagamento possono decorrere diversi termini prescrizionali in ragione dei  diversi tributi.     

In particolare, occorre verificare, di caso in caso, se trova applicazione il termine ordinario decennale o se invece risulta applicabile un termine più breve come, ad esempio, quello quinquennale per le prestazioni da effettuarsi periodicamente ai sensi dell’art. 2948, comma primo, n. 4 c.c. ovvero altro termine breve.”.


..Se anche tu hai ricevuto un’INTIMAZIONE DI PAGAMENTO riferita a tipologie di tributi diversi, e vuoi verificare che non siano decorsi i termini di PRESCRIZIONE relativi ad ogni singola pretesa, non esitare a contattarci ai seguenti recapiti:  340 9631958 - info@danielebrancale.it, così da ottenere una prima consulenza volta alla verifica della legittimità dell’atto che ti è stato notificato.

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