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PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: FINALITA' E SPUNTI DIFENSIVI

15/12/2021


L’art. 72bis del DPR n. 602/1973, consente all’Agente della Riscossione di azionare una forma particolare di pignoramento presso terzi, ascrivibile all’alveo del pignoramento c.d. “diretto”.

Si tratta di una “tipologia speciale” di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che – nell’ipotesi in cui al comando segua l’adempimento del terzo pignorato - non prevede minimamente l’intervento del Giudice dell’esecuzione.

Senza alcun preventivo obbligo di avvisare il debitore, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può ordinare direttamente al terzo di corrisponderle quanto da lui dovuto al debitore di quest’ultima, entro:

-il termine di 60 giorni, laddove si tratti di somme per cui sia già maturato il diritto alla percezione,

- alle rispettive scadenze, in riferimento alle somme per le quali il diritto alla percezione non sia ancora maturato.

Nella procedura prevista dall’art. 72bis è, dunque, l’agente della riscossione ad ordinare direttamente al terzo di corrispondere in proprio favore le somme pignorate, non essendo necessario che venga emesso alcun provvedimento di assegnazione da parte del Giudice.

La finalità di tale istituto appare, senza dubbio, quella di permettere al concessionario pubblico di pignorare - in maniera rapida e diretta - conti correnti, stipendi e pensioni del contribuente inadempiente, ordinando ai terzi (es. banca, datore di lavoro) di versare le somme di cui sono debitori verso tale soggetto, direttamente nelle proprie casse.

Nella particolare ipotesi in cui il pignoramento abbia ad oggetto uno stipendio, un salario o una qualsiasi altra indennità relativa ad un rapporto di lavoro o di impiego, l’Agente della Riscossione è tenuta a rispettare alcuni limiti.

Difatti, tali crediti possono essere pignorati nel massimo di:

  • 1/10, per importi fino a 2.500 euro;
  • 1/7, per importi tra 2.500 e 5.000 euro;
  • 1/5, per importi sopra i 5.000 euro.

 

SPUNTI DIFENSIVI IN CASO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

I vizi che conducono all’illegittimità del pignoramento presso terzi, eseguito dall’Agente della Riscossione, possono essere molteplici ed investire tanto profili formali quanto aspetti sostanziali dello stesso.

Oltre alle ben note ipotesi di nullità - determinate dalla prescrizione del credito sotteso e/o dall’omessa notifica degli atti presupposti, un interessante profilo di illegittimità che potrebbe verosimilmente colpire l’atto in esame,  è stato di recente individuato dalla giurisprudenza di legittimità.

A mezzo della pronuncia n. 26519/2017, ribaltando il precedente orientamento, la Corte di Cassazione ha chiarito come il pignoramento presso terzi ad opera dall’Agente della Riscossione è da ritenersi nullo nell’ipotesi in cui non venga sufficientemente illustrato il dettaglio dei crediti per cui si procede.

Laddove, dunque, l’esattore pubblico intenda agire mediante un atto di pignoramento presso terzi, ex art. 72bis - DPR 602/1973, il provvedimento notificato al contribuente ed, appunto, al terzo pignorato dovrà necessariamente contenere l’indicazione dettagliata dei singoli atti posti a base dello stesso, nonché l’entità del presunto credito per cui si intende procedere, essendo lo stesso altrimenti nullo per difetto (insanabile) di motivazione.

Per concludere, riteniamo opportuno precisare che l’impugnazione di una simile procedura soggiace a termini molto stringenti, a seconda che per la contestazione ci si rivolga al:

  • Giudice dell’esecuzione: 20 giorni dalla notifica dell’atto.
  • Giudice tributario (quando si eccepisce l’omessa notifica delle cartelle, erariali, prodromiche): 60 giorni dalla notifica dell’atto. 

Se anche tu hai ricevuto la notifica di un PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, e vuoi verificare che lo stesso non sia immune da potenziali vizi di legittimità, non esitare a CONTATTARCI ai seguenti recapiti: 340 9631958 - info@danielebrancale.it

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