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NOTIFICA EX ART. 140 C.PC.: INELUDIBILE LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO AFFERENTE L'INVIO DELLA RACCOMANDATA INFORMATIVA

03/10/2021


Con l’Ordinanza 29 settembre 2021, n. 26374, la Corte Suprema di Cassazione non perde l’occasione di rimarcare - ancora una volta - quanto statuito solo pochi mesi fa, dai Colleghi delle Sezioni Unite, in tema di notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa).

PRINCIPIO DI DIRITTO, espresso nella Sentenza 15 aprile 2021, n. 10012, Cass. Civ. Sez. Unite.

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (cd. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima.

In funzione del quadro che precede, deve, dunque, ritenersi nulla la notifica effettuata secondo il rito di cui all’art. 140 c.p.c., laddove l’agente della riscossione (al pari di qualunque altro ente pubblico), dinanzi ad una chiara e specifica eccezione di illegittimità del procedimento notificatorio da esso adottato, non riesca ad esibire in giudizio l’avviso di ricevimento concernente l’invio della raccomandata con cui si è provveduto ad informare il contribuente dell’avvenuto deposito di un atto - a lui intestato - presso la sede della competente casa comunale.

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