20/09/2021
Dopo una lunga serie di interruzioni forzate (causa COVID-19), l’Agenzia delle Entrate Riscossione torna a bussare alle porte degli italiani con la notifica di milioni di atti esattoriali (cartelle, intimazioni, ipoteche, ecc.).
Ricordiamo - per dovere di cronaca - che a partire dall’8 marzo 2020, la macchina del fisco aveva subito un brusco arresto per effetto delle varie disposizioni normative (emergenziali) che, di volta in volta, avevano prolungato il periodo di sospensione dell’attività di riscossione, esercitata - per la quasi totalità delle entrate pubbliche - dalla ormai nota Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia).
Periodo di tregua che si è concluso - giustappunto - in prossimità del 31 agosto scorso, termine fissato dal recente Decreto “Sostegni Bis“ (D.L. n. 73/2021).
Difatti, a partire dal 1° settembre, l’esattore pubblico ha ripreso tutte le attività concernenti la notifica di cartelle, avvisi di addebito e avvisi derivanti da precedenti atti di accertamento, oltreché quelle afferenti le ordinarie procedure di riscossione, incluse quelle derivanti dalle verifiche effettuate dalle P.A., ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73.
Proprio in ragione di questo graduale ritorno alla normalità, si è ritenuto utile - ripercorrendo le indicazioni fornite dal concessionario della riscossione sul proprio sito istituzionale - offrire ai contribuenti/lettori un panorama, chiaro e dettagliato, di quelle che rappresenteranno, da qui a poco, le principali scadenze da fronteggiare, anche e soprattutto al fine di non incorrere in decadenze e/o potenziali revoche.
Per cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento già scaduti prima del 8 marzo 2020, il contribuente dovrà procedere con il tempestivo pagamento delle somme dovute o, in alternativa, richiedere ed ottenere un nuovo provvedimento di rateizzazione, così da evitare l’avvio delle già note procedure di recupero.
I pagamenti di tutte le entrate tributarie e non, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021.
Il versamento di tutte le rate in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovrà essere effettuato - in un’unica soluzione - entro il 30 settembre 2021. Mantengono invece l’originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021.
A tal proposito, è doveroso segnalare che per i piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020, così come per i nuovi piani concessi a seguito della presentazione delle domande avvenuta entro il 31 dicembre 2021, il D.L. n. 137/2020 ha previsto che la decadenza dalla rateizzazione si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, in luogo delle 5 originariamente previste. Risulta evidente, dunque, che al fine di evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, dovranno necessariamente essere saldate - entro il 30 settembre 2021 - un numero di rate sufficiente a mantenere attivo il piano.
Per mantenere i benefici della definizione agevolata, i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, nonché delle successive rate originariamente in scadenza nel primo semestre 2020 (queste ultime nel rispetto dei termini di pagamento stabiliti dal DL n. 73/2021), dovranno effettuare il prossimo versamento di quanto ancora dovuto nel rispetto dei seguenti termini:
Non possiamo concludere il nostro lavoro senza ricordare che, solo pochi giorni fa, alla Camera dei Deputati, è stato approvato un ordine del giorno che impegna il Governo italiano a mettere in atto alcune specifiche misure legate all’attività dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, tra cui: