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Obbligo di Contraddittorio anche per gli "Accertamenti a tavolino"

10/03/2018


Di notevolissimo rilievo l’ultima pronuncia in materia, pervenutaci dalla Commissione Tributaria provinciale di Matera, con la quale, in ossequio ai principi dell’ordinamento comunitario, è stata conclamata l’esistenza, anche nel nostro sistema tributario, di un obbligo di confronto preventivo tra fisco e contribuente in relazione a tutti quei procedimenti amministrativi che sfociano in accertamenti di natura fiscale.

A fornirci questi interessantissimi spunti, ci hanno pensato, come si diceva poc’anzi, i Giudici del capoluogo eletto a “capitale della cultura 2019”, con la sentenza n. 107/2018, depositata in segreteria il 28 febbraio scorso.

La vicenda in esame vedeva coinvolto il titolare di un’attività di commercio al dettaglio, destinatario di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011, con il quale venivano ripresi a tassazione, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera c), D.p.r. n. 600/73, maggiori ricavi non dichiarati, dai quali scaturivano, a loro volta, maggiori imposte Irpef, Irap ed Iva.

Il contribuente, non condividendo l’assunto dell’ufficio, impugnava l’atto impositivo contestando, fra le altre cose, l’omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale e, quindi, la violazione degli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea, oltreché dei principi costituzionali (art. 97) e statutari (legge n. 212/2000) interni.

L’ufficio, dal canto suo, sosteneva la legittimità del proprio operato, chiedendone la conferma ed il contestuale rigetto del ricorso con eventuale condanna alle spese di lite.

Chiamato a giudicare sulla fondatezza del ricorso, il Collegio materano ha preferito soffermarsi, dapprima, sull’eccezione relativa alla violazione del contraddittorio, ritenendo la stessa preminente ed assorbente rispetto alle altre.

Nel fare ciò, ha concluso come di seguito: “La violazione dei principi comunitari da parte dell’ufficio è palese non avendo lo stesso attivato il contraddittorio con il contribuente nella fase endoprocedimentale.

L’art. 1 della L. 241/90, infatti, che disciplina il procedimento amministrativo, subordina l’attività della P.A. alle modalità previste dalla Legge nazionale e dai principi dell’ordinamento comunitario.

Nella storica sentenza pronunciata all’esito della causa C-349/09, nota come causa SOPROPE’, la Corte di Giustizia europea ha statuito che..i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in  condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’Amministrazione intende fondare la sua decisione.

La Corte di Giustizia ha quindi sancito l’esistenza anche all’interno dei singoli ordinamenti degli Stati membri del principio (non derogabile) del contraddittorio preventivo e obbligatorio previsto per qualsiasi forma di procedimento amministrativo, strumentale ad un possibile accertamento fiscale.

Da ciò ne deriva che anche nella fase pre accertativa ci deve essere un contatto diretto e reale tra il soggetto verificato e l’A.F. in quanto la pretesa economica avanzata dall’erario incide sulla sfera patrimoniale del contribuente e, pertanto, il rispetto del diritto di difesa deve trovare applicazione ogni qual volta l’A.F. si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto lesivo dei suoi interessi patrimoniali.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 19667/2014 ha finalmente riconosciuto anche nel nostro ordinamento la giusta rilevanza al contraddittorio endoprocedimentale affermando che il<<contraddittorio endoprocedimentale ..costituisce un principio fondamentale immanente nell’ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di  una espressa e specifica previsione normativa>> e costituisce condizione di legittimità della pretesa tributaria.

Tale decisione innovativa delle Sezioni Unite è stata naturalmente accolta con grande favore dai commentatori e dagli operatori ed è stata subito recepita dalla Sezione tributaria della Corte di Cassazione con la successiva sentenza n. 406/2015.

In ultimo, la stessa Agenzia delle Entrate, pur in mancanza di una norma esplicita che imponga il contraddittorio endoprocedimentale, in un documento di prassi ha riconosciuto l’essenzialità dello stesso, affermando che l’Ufficio ha l’obbligo di invitare il contribuente<<nel rispetto delle regole del giusto procedimento e del principio di cooperazione tra A.F. e contribuente, a fornire in contraddittorio i propri chiarimenti.”

Alla luce di tali motivazioni, la Ctp di Matera ha annullato integralmente l’avviso di accertamento opposto, oltre ad infliggere una cospicua condanna alle spese di giustizia a carico dell’ufficio resistente.

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