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Pagamento parziale della cartella esattoriale? Nessun riconoscimento del debito

07/03/2018


Questi i chiarimenti forniti, ancora una volta, dagli Ermellini della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18, depositata il 03.01.2018.

La vicenda trae origine dall’impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Messina, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, i Giudici etnei dichiaravano l’insussistenza del debito contributivo per intervenuta prescrizione quinquennale.

Ciò, nonostante il contribuente avesse provveduto ad effettuare dei pagamenti parziali a seguito dell’accoglimento dell’istanza di rateazione presentata successivamente alla ricezione della cartella di pagamento.

Nel ricorso per Cassazione, l’Istituto nazionale della previdenza sociale lamentava il fatto che procedendo al pagamento anche solo di una parte del debito, implicitamente, il contribuente avrebbe riconosciuto l’intero debito a suo carico, così di fatto producendo, inoltre, il risultato di interrompere anche eventuali termini prescrizionali maturandi in relazione al residuo delle somme dovute.

Tesi non condivisa dal massimo consesso.

Con pregevole richiamo dei precedenti in materia, la Corte di legittimità ha concluso per il rigetto del ricorso, precisando quanto segue: “Questa Corte ha ancora di recente ribadito che il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fitto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Cass. n. 7820 del 27/03/2017, n. 3371 del 12/02/2010). Nel caso, la Corte territoriale ha argomentato che i pagamenti parziali non potevano ritenersi ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, considerato che potevano essere anche giustificati dallo stato di cogenza derivante dalla notifica della cartella esattoriale, che può dare origine all’esecuzione forzata per il caso di inadempimento. Né risultavano prospettate particolari modalità che potessero implicare la volontà di riconoscere la persistenza del debito contributivo. Il motivo chiede pertanto un riesame del merito delle conclusioni cui è giunta la Corte territoriale, che questa Corte non può compiere, esorbitando dai limiti del giudizio di legittimità quali delineati dall’art. 360 c.p.c., n. 5.”.

Di rilievo le conseguenze pratiche della decisione:

In nessun caso, la presentazione dell’istanza di rateazione da parte del contribuente, o, alternativamente, il pagamento dell’importo risultante dalla cartella di pagamento notificata, possono considerarsi rappresentativi della volontà del debitore di riconoscere il debito ad esso riferito, in virtù di quanto stabilito all’art. 1988 c.c..

Ciò, alla luce del fatto che, nella maggior parte dei casi, il contribuente, seppur intenzionato a contestare la pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti, preferisce sempre prima procedere, in un’ottica cautelativa, all’impedimento del prosieguo dell’azione riscossiva, scegliendo giustappunto di proteggersi optando, alternativamente, per il pagamento “provvisorio” del debito o per la dilazione dello stesso con la richiesta di un piano di rateazione.

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