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RATEAZIONE CONTRIBUTI INPS: PER LA CASSAZIONE NON SI CONFIGURA RICONOSCIMENTO DEL DEBITO E CONSEGUENTE INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE

30/05/2018


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13506 del 29.05.2018, mette la parole fine, una volta per tutte, circa la possibilità, più volte invocata dalla parte pubblica, che l’istanza di rateazione delle cartelle esattoriali, richiesta dal contribuente, possa rappresentare un atto di riconoscimento del debito, come tale idoneo, anche e soprattutto, ad interrompere eventuali termini prescrizionali maturandi e/o maturati.

A tali conclusioni è giunto il Collegio Supremo dopo che l’agente della riscossione, non condividendo le decisioni dei Giudici di merito, aveva fatto appello allo stesso affinché acclarasse l’impossibilità di accogliere le ragioni del contribuente – ricorrente, dal momento che quest’ultimo, rateizzando il debito a suo carico e procedendo con il contestuale versamento di alcune somme,  aveva finito per riconoscere, in sostanza, la legittimità e l’esistenza dello stesso.

Tesi non avvalorata dagli Ermellini.

Difatti, nel respingere le doglianze della parte pubblica, il massimo consesso ha avuto modo di precisare quanto segue.

Considerato che  la Corte territoriale, confermando la decisione del giudice di primo grado – premesso che l’atto di riconoscimento di debito per avere effetto interruttivo della prescrizione deve essere univoco e sorretto da specifica intenzione ricognitiva, dovendosi escludere tale effetto escludere quando abbia finalità diverse – ha ritenuto che tale valore non potesse nel caso attribuirsi alla richiesta di rateizzazione, valorizzando le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società — già valutate dal giudice di primo grado – a conferma di una diversa volontà da parte del debitore, confermata a pochi mesi di distanza dalla presentazione dell’istanza di trattazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in cui si faceva anche valere l’intervenuta prescrizione.

Il primo motivo di ricorso di Equitalia Servizi di Riscossione è dunque inammissibile, in quanto valorizza solo la presentazione dell’istanza di rateizzazione ed il pagamento di alcune delle rate, senza confutare la motivazione della Corte che ha avuto riguardo alla volontà ivi espressa dalla parte, quale ricostruita anche in base al comportamento complessivo da questa tenuto, ritenuta non univocamente significativa della volontà ricognitiva.”

Di rilevo le conseguenze pratiche della sentenza: la rateizzazione del debito pendente presso il concessionario della riscossione, al pari del pagamento parziale delle stesse somme, non può mai considerarsi alla stregua di un formale ed espresso riconoscimento del debito, così come concepito dal Legislatore all’art. 1988 del codice civile.

Ne consegue, a maggior ragione, che in nessun caso un simile comportamento possa ritenersi idoneo ad interrompere eventuali termini prescrizionali.

In relazione a ciò, è opportuno ricordare infatti che: “Per valere quale atto interruttivo della prescrizione, il riconoscimento di debito non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento sia condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore” (Cass. 23822/2010).”.

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