14/10/2019
Il Decreto Legge n. 34/2019 (cd.“Decreto Crescita”), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019, ha, come noto, riaperto i termini per aderire alla “rottamazione-ter”, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, ponendo, come ricorderemo, al 31 luglio 2019 il limite entro cui presentare la domanda.
E’ opportuno evidenziare che la riapertura dei termini ha interessato solo ed esclusivamente i ruoli non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla “rottamazione-ter” già protocollate entro il 30 aprile 2019.
A seguito della presentazione delle domande, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito di applicazione della “rottamazione-ter” (c.d. “debiti definibili”), come previsto dal DL 34/2019:
a) sono stati sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono stati sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della domanda;
Inoltre, l’ Agenzia delle entrate-Riscossione:
COMUNICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE ENTRO IL 31 OTTOBRE 2019
Come previsto dal succitato Decreto Legge, a tutti coloro che hanno fatto istanza entro il 31 luglio 2019, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro l’ormai prossimo 31 ottobre 2019 la “Comunicazione delle somme dovute”, che potrà essere:
PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE
A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il pagamento delle somme dovute potrà avvenire, alternativamente:
N.B.: IL PAGAMENTO DELLA PRIMA O UNICA RATA DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DETERMINA L’ESTINZIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE AVVIATE PRECEDENTEMENTE.
COSA SUCCEDE IN CASO DI MANCATO, INSUFFICIENTE O TARDIVO PAGAMENTO DELL’UNICA RATA O DI UNA DELLE RATE PREVISTE DAL PIANO DI DILAZIONE?
Il D.L. n. 34/2019 (che richiama il D.L. 119/2018) prevede che, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una qualsiasi delle rate previste dal piano di dilazione, la definizione non produce effetti.
Ciò vuol dire che relativamente ai debiti interessati da tale situazione:
L’ultima circostanza elencata assume un’importanza rilevante, giacché il Legislatore ha previsto che, in ogni caso, alla data del 30 novembre 2019, indipendentemente dal fatto che verrà o meno pagata la prima/unica rata della definizione, le eventuali rateazioni in corso saranno automaticamente revocate e per i debiti inseriti nella domanda non sarà più possibile richiedere una nuova rateazione.
RITARDO NEL PAGAMENTO NON SUPERIORE A 5 GIORNI
Si evidenzia, per concludere, che il Decreto Legge n. 119/2018 ha introdotto un’enorme novità in favore del contribuente, laddove ha previsto che se il ritardo nel pagamento di una rata non supera i 5 giorni, quest’ultimo non incorre in alcuna sanzione ne, tanto meno, perde il diritto al beneficio del regime premiale.