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ROTTAMAZIONE TER PRESENTATA ENTRO IL 31 LUGLIO? ECCO COSA ACCADE

14/10/2019


Il Decreto Legge n. 34/2019 (cd.“Decreto Crescita”), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019, ha, come noto, riaperto i termini per aderire allarottamazione-ter”, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, ponendo, come ricorderemo, al 31 luglio 2019 il limite entro cui presentare la domanda.

E’ opportuno evidenziare che la riapertura dei termini ha interessato solo ed esclusivamente i ruoli non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla “rottamazione-ter” già protocollate entro il 30 aprile 2019.

A seguito della presentazione delle domande, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito di applicazione della “rottamazione-ter” (c.d. “debiti definibili”), come previsto dal DL 34/2019:

a) sono stati sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono stati sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della domanda;

Inoltre, l’ Agenzia delle entrate-Riscossione:

  1. NON ha potuto dar seguito alle procedure esecutive già avviate, salva l’ipotesi in cui non avesse già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  2. NON ha potuto avviare nuove procedure cautelari o esecutive, salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.

COMUNICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE ENTRO IL 31 OTTOBRE 2019

Come previsto dal succitato Decreto Legge, a tutti coloro che hanno fatto istanza entro il 31 luglio 2019, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro l’ormai prossimo 31 ottobre 2019 la “Comunicazione delle somme dovute”, che potrà essere:

  • di accoglimento della domanda, con evidenza dell’ammontare complessivo delle some dovute ai fini della definizione, nonché l’ammontare e il giorno di scadenza delle singole rate;
  • di parziale accoglimento, con la specificazione dei carichi non rientranti nella definizione agevolata e  della relativa motivazione;
  •  di eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stato possibile accogliere la richiesta.

PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il pagamento delle somme dovute potrà avvenire, alternativamente:

  • In un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;
  • con un piano di rateizzazione: fino ad un massimo di 17 rate consecutive,  la prima di importo pari al 20% delle somme dovute entro il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

N.B.: IL PAGAMENTO DELLA PRIMA O UNICA RATA DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DETERMINA L’ESTINZIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE AVVIATE PRECEDENTEMENTE.

COSA SUCCEDE IN CASO DI MANCATO, INSUFFICIENTE O TARDIVO PAGAMENTO DELL’UNICA RATA O DI UNA DELLE RATE PREVISTE DAL PIANO DI DILAZIONE? 

Il D.L. n. 34/2019 (che richiama il D.L. 119/2018) prevede che, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una qualsiasi delle rate previste dal piano di dilazione, la definizione non produce effetti. 

Ciò vuol dire che relativamente ai debiti interessati da tale situazione:

  • riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione;
  • l’agente della riscossione riprende l’attività di recupero;
  • il pagamento non può più essere rateizzato.

L’ultima circostanza elencata assume un’importanza rilevante, giacché il Legislatore ha previsto che, in ogni caso, alla data del 30 novembre 2019, indipendentemente dal fatto che verrà o meno pagata la prima/unica rata della definizione, le eventuali rateazioni in corso saranno automaticamente revocate e per i debiti inseriti nella domanda non sarà più possibile richiedere una nuova rateazione.

RITARDO NEL PAGAMENTO NON SUPERIORE A 5 GIORNI 

Si evidenzia, per concludere, che il Decreto Legge n. 119/2018 ha introdotto un’enorme novità in favore del contribuente, laddove ha previsto che se il ritardo nel pagamento di una rata non supera i 5 giorni, quest’ultimo non incorre in alcuna sanzione ne, tanto meno, perde il diritto al beneficio del regime premiale.

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