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SOLUZIONI PER SOVRAINDEBITAMENTO

10/05/2024


1. IL SOVRAINDEBITAMENTO: COS’E’?

Il SOVRAINDEBITAMENTO è «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative […] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza» (art. 2 lett. c) d.lgs. 14/2019).

La nozione di SOVRAINDEBITAMENTO è stata introdotta per la prima volta con la legge n. 3 del 2012, detta anche legge salva-suicidi; successivamente ha trovato nuova vita attraverso il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, entrato in vigore il 15 luglio 2022.

Pertanto, attualmente vige un doppio binario tra le procedure incardinate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice e quelle intraprese successivamente.

Doppio binario che si è riprodotto anche dal punto di vista terminologico, dando luogo anche e soprattutto al mutamento di denominazione delle procedure rispetto alla normativa precedente, contenuta nella legge 3/2012.

Vale a dire, il vecchio “Accordo di composizione della crisi e ristrutturazione”, c.d. accordo con i creditori, è diventato ora il nuovo “Concordato minore”, regolato dagli articoli da 79 ad 88; il vecchio “Piano del consumatore” è diventato la nuova “Ristrutturazione dei debiti del consumatore”, prevista dagli articoli 72 - 78, e la vecchia “Liquidazione del patrimonio” si è trasformata nella c.d. “Liquidazione controllata”, che trova la sua disciplina in seno agli articoli che vanno dal 273 al 281 del Codice, oltre ad aver confermato - il Legislatore - il c.d. istituto della Esdebitazione.

 

2. COME FUNZIONA IL SOVRAINDEBITAMENTO?

Si parla di SOVRAINDEBITAMENTO quando il debitore non è più in grado di rimborsare in maniera regolare i propri debiti, anche in prospettiva futura.

Ciò può essere dipeso, da un lato, dall’errata valutazione della propria capacità (attuale e in prospettiva) di rimborso dei debiti; dall’altro, dal subentro di eventi, imprevisti e involontari, che hanno determinato il sorgere di nuove spese (es. cure mediche, separazione dal coniuge) o minori di entrate (es. perdita del lavoro, stato di disoccupazione).

 

3. CHI PUO’ ACCEDERE AL SOVRAINDEBITAMENTO?

Possono accedere al SOVRAINDEBITAMENTO le seguenti categorie di soggetti:

· Persone fisiche, c.d. “privati” (nel senso più ampio della parola, pensionati, lavoratori statali e privati, disoccupati, etc.)

· Artigiani;

· Titolari di aziende agricole;

· Imprenditori individuali;

· Professionisti;

· Start-up innovative;

· Piccole imprese o società sottosoglia (c.d. non fallibili). L’impresa minore non soggetta al fallimento è appunto ai sensi dell’art 2 , comma 1, lettera d) del nuovo Codice della Crisi d’Impresa quella che ha, congiuntamente: “1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila;

Sul punto merita sottolineare che differentemente da quel che accadeva fino al 15 luglio 2022, dove i consumatori potevano accedere a tutte e tre le discipline sottese al Sovraindebitamento, oggi è previsto che gli stessi possano scegliere unicamente tra la Ristrutturazione dei debiti e la Liquidazione controllata.

 

4. QUALI SONO I DEBITI TRATTABILI CON LE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO?

Possono essere inseriti in una procedura di SOVRAINDEBITAMENTO quasi tutte le tipologie di debiti, come ad esempio: debiti verso finanziarie e banche, debiti verso fornitori, debiti verso privati, debiti verso Pubbliche Amministrazioni (Amministrazione finanziaria, Inps, Inail, ecc.), ad esclusione dei debiti da mancato mantenimento ed alimentari, quali: mantenimento al coniuge, ai figli, ed i debiti da risarcimento extracontrattuale (come ad es. i risarcimenti da sinistro stradale).

 

5. QUALI SONO LE PROCEDURE ATTIVABILI?

Come enunciato poche righe sopra, il debitore - a seconda della tipologia - potrà avvalersi di quattro procedure:

1) CONCORDATO MINORE:

Attraverso una proposta da sottoporre ai creditori si stabiliscono importi e tempi per la restituzione parziale o totale del debito. I creditori esprimono il consenso e l’accordo viene approvato con la maggioranza dei creditori ammessi al voto.

2) RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE:

Molto simile al concordato minore, considerato che si sviluppa sempre con una proposta da formulare ai creditori.

Si tratta, ad ogni modo, di una procedura limitata ai soli debiti contratti per finalità diverse dall’esercizio di un’attività imprenditoriale o professionale; tuttavia, riteniamo condivisibile l’indirizzo di una parte della giurisprudenza di merito che lo estenderebbe anche a debiti di natura mista (privata e imprenditoriale) a prevalenza personale.

In questo caso il piano potrebbe essere approvato anche con il dissenso dei creditori.

3) LIQUIDAZIONE CONTROLLATA:

L’essenza di tale procedura è insita nella liquidazione di tutti i beni del debitore necessaria a soddisfare, in tutto o in parte, i creditori.

Al termine di questa procedura (tre anni dall’apertura), il debitore - dopo una attenta e scrupolosa analisi della buona pratica e delle condizioni - potrebbe beneficiare dell’esdebitazione (liberazione dei debiti non onorati);

4) ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE:

Di recente introduzione, questa procedura consente a tutti i debitori sopra elencati -che non hanno ne un reddito ne, tanto meno, alcun immobile di proprietà - di liberarsi dai debiti senza pagare alcunché.


Considerato il carattere estremamente vantaggioso di un simile istituto, il Legislatore ha previsto che per poter beneficiare dello stesso occorrerà dimostrare di essere particolarmente meritevoli (oltre al fatto di poterlo utilizzare una sola volta nella vita).

 

6. QUALI SONO GLI STEP DELLA PROCEDURA DA SOVRAINDEBITAMENTO?

L’iter di accesso alle procedure di SOVRAINDEBITAMENTO è sostanzialmente il medesimo per tutte le singole sotto specie, escluse alcune piccole eccezioni.

Pertanto, possiamo distinguere sostanzialmente quattro fasi:

· I^ FASE (RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE):

Il debitore, con l’aiuto di un professionista advisor, dovrà raccogliere tutta la documentazione necessaria a ricostruire la propria situazione debitoria, reddituale e patrimoniale.

Dopodiché, coadiuvato sempre dall’advisor, provvederà a depositare un’istanza di accesso alla procedura presso l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), il quale, a sua volta, nominerà un gestore da assegnare al debitore per l’intero corso del procedimento.

· II ^ FASE (FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA, OPPURE DELLA RICHIESTA DI ESDEBITAZIONE O DELLA LIQUIDAZIONE DEI BENI):

Con l’assistenza di un legale o di un advisor si procederà ad elaborare una proposta (nell’ipotesi della ristrutturazione dei debiti o del concordato minore) o una richiesta (nel caso dell’esdebitazione o della liquidazione controllata) da sottoporre all’OCC, che tenga conto - nel primo caso - delle capacità reddituali nonché dei bisogni familiari del debitore, nell’altro, della oggettiva insufficienza e/o inesistenza di risorse da mettere a disposizione dei creditori (nell’ipotesi della esdebitazione) o della volontà di mettere a disposizione dei beni o una parte del proprio reddito, al netto di quanto necessario per il sostentamento personale o familiare (nell’ipotesi della liquidazione controllata).

L’OCC, dopo aver controllato che ci siano tutti i presupposti di legge per poter accogliere la domanda, procederà con la verifica della veridicità nonché della completezza della documentazione fornita e dopodiché - laddove dovesse ritenere ammissibile la proposta formulata - provvederà a rilasciare una attestazione di fattibilità della stessa.

· III ^ FASE (IL RICORSO AL TRIBUNALE):

La proposta o richiesta del debitore - unitamente alla relazione di fattibilità rilasciata dall’OCC - dovrà essere in seguito presentata sotto forma di ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.

Questo momento (cruciale per il debitore) segna l’inizio della sospensione di eventuali procedure cautelari e/o esecutive in corso, oltreché l’impedimento dell’avvio di quelle che erano in procinto di essere attivate da parte dei creditori.

Nel caso particolare della liquidazione controllata, poi, il Giudice - in seno al decreto di apertura della procedura - provvederà a nominare il liquidatore che dovrà occuparsi di tutti gli specifici adempimenti legati alla “vendita” dei beni appartenenti al debitore, ivi inclusa la distribuzione del ricavato tra i creditori.

· IV ^ FASE (L’ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO FAVOREVOLE DEL TRIBUNALE):

Il Giudice destinatario del ricorso per SOVRAINDEBITAMENTO deciderà - in base alle proprie valutazioni - se accoglierlo o meno.

In quest’ultimo caso, lo stesso incaricherà l’OCC che ha seguito il debitore in tutta la procedura di vigilare sulla corretta esecuzione del provvedimento giudiziale, il quale - laddove correttamente eseguito - consentirà al debitore di ottenere, una volta per tutte, la c.d. esdebitazione.

 

7. QUALI RISULTATI SI POSSONO OTTENERE ATTRAVERSO LE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO?

Tutti coloro che soddisfano i requisiti previsti dalla legge potranno senza dubbio ottenere degli ingenti benefici dal ricorso alle procedure di SOVRAINDEBITAMENTO, rappresentati, per l’appunto, dalla cancellazione definitiva di una parte significativa del proprio debito.

In alcuni casi, ben individuati dalla legge, laddove non vi siano disponibilità economiche, né presenti né future, né - tanto meno - beni immobili da assoggettare a liquidazione, si potrebbe arrivare ad ottenere perfino una cancellazione totale dei propri debiti senza offrire alcunché quale contropartita per la concessione della misura premiale.


Se anche TU ti trovi in uno stato di SOVRAINDEBITAMENTO e vorresti valutare se possiedi i requisiti per accedere ad una delle procedure sopra descritte, non esitare a CONTATTARCI ad uno dei recapiti che seguono:

info@danielebrancale.it - 340 96314958

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