18/07/2024
L’ipoteca esattoriale sugli immobili costituisce una particolare tipologia di “misura cautelare”, strumentale a garantire la tutela del credito vantato dai vari enti impositori che hanno deciso di affidare all’Agenzia delle Entrate – Riscossione l’incarico di recuperare le somme dovute dai debitori morosi, garantendosi, in tal modo, da eventuali atti fraudolenti commessi da questi ultimi.
Trascorsi 60 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale – senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento del debito o, in alternativa, ottenuto una rateizzazione, una sospensione o un ipotetico annullamento dello stesso – l’Agenzia delle Entrate Riscossione è legittimata ad attivare le procedure (coattive) previste dalla legge volte al recupero del credito.
Tra le misure esecutive azionabili ai danni del debitore, riveste, senza dubbio, particolare importanza il pignoramento immobiliare, che ha ad oggetto i beni immobili di proprietà del medesimo.
Tale procedura, tuttavia, non può essere avviata se prima non si è provveduto ad iscrivere l’ipoteca, non mancando di ricordare a tal proposito che:
In virtù di quanto evidenziato in quest’ultimo punto, dunque, il concessionario della riscossione, prima di notificare al contribuente l’avvenuta iscrizione del vincolo cautelare sui propri beni, è inderogabilmente obbligato a comunicare allo stesso che intende procedere in tal senso, concedendo – a tal fine – un termine di 30 giorni per presentare osservazioni e/o effettuare il pagamento di quanto richiesto.
L’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione del procedimento, fermo restando – è bene ricordarlo – che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione apposta manterrà la sua efficacia fino alla declaratoria giudiziale d’illegittimità.
Sul punto, giova sottolineare che l’eventuale mancata notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria va contestata nel termine di 60 giorni dalla notifica della comunicazione di avvenuta iscrizione dell’ipoteca.
Scaduti i 30 giorni dalla ricezione della comunicazione preventiva, senza che il contribuente si sia attivato, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è legittimata ad iscrivere la procedura cautelare nei registri della Conservatoria competente, restando comunque ferma la possibilità per il debitore di chiedere la rateizzazione delle somme a debito o, eventualmente, la sospensione legale della riscossione, nei casi e nei termini previsti dalla legge.
Nell’ipotesi in cui si dovesse risultare destinatari di una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria sui propri beni, è più che opportuno intervenire tempestivamente al fine di esaminare, in maniera accurata, la legittimità della stessa e, non di meno, la fondatezza delle somme richieste.
Nello specifico, l’ausilio del parere di un professionista potrebbe rivelarsi estremamente utile ad individuare la possibile sussistenza di cause di nullità che – laddove oggetto di tempestiva denuncia – potrebbero condurre persino alla cancellazione dell’ipoteca apposta.
In proposito, tra i più comuni vizi di legittimità, si evidenziano:
I modi per liberare un immobile da un’ipoteca iscritta da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione sono essenzialmente 3:
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