processo tributario

ANCHE NEL PROCESSO TRIBUTARIO TROVA SPAZIO IL C.D. “GIUDICATO ESTERNO”

10/10/2019


Premessa

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 13916/2006 ha ritenuto applicabile anche al processo tributario il principio dell’efficacia espansiva del giudicato esterno e quindi l’applicabilità dell’art. 2909 del codice civile (rubricato: Cosa giudicata):“L’ accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.”.

In altri termini, la disposizione appena citata stabilisce che la sentenza passata in giudicato (non più impugnabile con i mezzi ordinari) non esaurisce i propri effetti nell’ambito del relativo giudizio, ma esprime capacità espansiva anche in eventuali altri giudizi successivi tra le stesse parti, relativi alla stesse circostanze fattuali, con riferimento alle medesime eccezioni di diritto.

Un caso di applicazione del giudicato esterno: Sentenza n. 757/3/2019, depositata dalla CTP di Potenza in data 20.09.2019.

Nel caso di specie, uno studio associato (difeso dal Dott. Daniele Brancale) impugnava una cartella esattoriale emessa dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione di Potenza per conto del Comune di Sant’Arcangelo, a mezzo della quale veniva intimato il pagamento della TARI (Tassa sui rifiuti solidi urbani) relativamente all’anno di imposta 2016.

Nel fare ciò, il difensore del ricorrente eccepiva in via pregiudiziale la nullità dell’atto impugnato per l’applicazione alla fattispecie in analisi del giudicato esterno formatosi in un precedente giudizio, fra le stesse parti, avente ad oggetto la medesima questione fattuale.

Il Collegio decidente, dopo aver verificato che il caso sottoposto al suo vaglio era, in effetti, totalmente identico a quello già deciso dagli stessi Giudici lucani con sentenza passata in giudicato, seppur relativo ad un’annualità precedente, ha accolto il ricorso e, contestualmente, annullato la cartella gravata.

Richiamando l’insegnamento supremo degli Ermellini, la Commissione adita ha rassegnato le seguenti conclusioni:

Nel processo tributario, qualora due giudizi fra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto decisivo comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, anche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il petitum del primo (Cass. Ord. N. 13152/2019, Sez. V)”. 

Dalla lettura di quanto sopra emerge, dunque, come la possibilità di estendere gli effetti (positivi) di una precedente sentenza ad un caso che coinvolga le stesse parti, per la medesima questione giuridica, non può che rispondere all’esigenza, inevitabile, di garanzia e di certezza di cui ha bisogno ogni soggetto che si affidi al “lume” del diritto.

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