processo tributario

ASSENZA "TEMPORANEA" DEL DESTINATARIO: QUANDO PUO' RITENERSI VALIDA LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO?

30/03/2020


Sempre più frequenti sono i casi di contribuenti che - momentaneamente assenti dalle loro abitazioni (id est - sede legale) - scoprono, solo in seguito, di essere stati destinatari di una cartella di pagamento o di un qualsivoglia atto dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Questa spiacevole (per usare un eufemismo) “sorpresa”, il più delle volte giunge alla ricezione di un ulteriore e successivo atto, con il quale ci viene intimato il pagamento di una determinata somma proprio in conseguenza del mancato ottemperamento ad una delle precedenti richieste, formulate con la notifica di prodromici atti esattoriali/impositivi.

In funzione del quadro come appena delineato, diventa oltremodo importante individuare quali sono, in questi casi, gli adempimenti da rispettare  - da parte del soggetto notificatore - affinché l’iter possa comunque esplicare i propri effetti giuridici e, dunque, l’atto - con la sua intrinseca natura recettizia - possa rivelarsi idoneo ad incidere nella sfera giuridico - patrimoniale dell’effettivo destinatario.

Ciò, anche al fine di consentire a quest’ultimo di valutare - scrupolosamente - la reale opportunità di impugnare l’atto (di cui viene a conoscenza solo in seguito) per sentirne dichiarata l’illegittimità in conseguenza - giustappunto - del potenziale difetto di notifica.

Il codice di procedura civile si preoccupa di disciplinare, in linea generale, la notifica nei confronti del soggetto c.d. “irreperibile temporaneo” all’art. 140, laddove viene previsto che: “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene da notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.”.

In relazione a ciò che attiene, invece, alla notifica “diretta” di atti tributari (vale a dire, senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario), così come disciplinata e consentita dall’art. 14, Legge n. 890/1982, occorre far riferimento proprio alle disposizioni riportate in quest’ultimo provvedimento normativo.

Verosimilmente, è l’art. 8 - comma primo - della Legge n. 890/82, ad occuparsi della fattispecie connessa alla notifica diretta di atti tributari (alias, atti della riscossione) nei confronti di soggetti “temporaneamente” non presenti presso il proprio domicilio.

Tale disposizione afferma, infatti, che: “Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l’operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica presso il punto di deposito più vicino al destinatario.

Sempre la medesima norma, al comma 4, soggiunge: “Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo del punto di deposito, nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente.

Fermo il quadro che precede, occorre dunque capire - in caso di contestazione sul punto - quando la notifica nei confronti del destinatario non rinvenuto presso il suo domicilio possa dirsi giuridicamente perfezionata e, alla luce di ciò, considerarsi produttiva di effetti idonei ad incidere nella sfera privata del contribuente.

A tal riguardo, per fornire una risposta chiara ed inequivocabile che consenta di dissipare dubbi di qualsiasi natura, abbiamo ritenuto opportuno segnalare al lettore una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata - n. 535, depositata il 13.12.2019 - che, come poche, ci illustra - in maniera estremamente scrupolosa e dettagliata - quelli che sono i singoli adempimenti che il notificatore (agente postale) deve rispettare ogni qual volta non gli sia possibile consegnare la cartella di pagamento (e/o qualsiasi altro atto della riscossione) direttamente nelle mani del destinatario (a causa della momentanea assenza di quest’ultimo dal suo effettivo luogo di recapito).

Chiamati a decidere, giustappunto, sulla legittimità di alcune cartelle di pagamento delle quali il contribuente ne disconosceva l’avvenuta ricezione, i Giudici del gravame lucano - dopo aver esaminato la documentazione prodotta in giudizio dall’agente della riscossione (che in specie rivelava difatti il tentativo di notifica ai sensi dell’art. 8, Legge n. 890/1982) - hanno dichiarato la nullità delle stesse per evidente irregolarità del procedimento notificatorio.

Nel fare ciò, il Collegio d’appello potentino, ha effettuato una disamina puntuale e perentoria in relazione alla corretta esegesi dell’art. 8, Legge n. 890/1982, nonché - per analogia - dell’art. 140 del codice di procedura civile, invero offrendo spunti di rilievo interessantissimo per tutti gli operatori del diritto processuale tributario:

È pacifico tra le parti che per alcuni avvisi, il piego che li conteneva non sia stato consegnato, per temporanea assenza del destinatario, e depositato nella casa comunale, per altri sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario.

Trova pertanto applicazione l’art. 8 della L. n. 890 del 1982, nel testo modificato dal D.L. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 80 del 2005, a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 346/98, che in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario (o per mancanza, inidoneità od assenza delle persone sopra menzionate), prevede l’obbligo per l’ufficiale postale di dare notizia, al destinatario medesimo, del compimento delle relative formalità e del deposito del piego, con raccomandata con avviso di ricevimento.

In quanto modalità espressamente prevista dalla legge, è indubbio che l’omesso invio dell’avviso di deposito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sia in caso di mancato invio sia in caso di invio con affrancatura o raccomandata semplice, comporti la nullità della notifica.

Giova a questo punto ricostruire quale sia il procedimento previsto per la notifica a mezzo posta in caso di irreperibilità relativa, e quale la funzione della comunicazione di avvenuto deposito da esso previsto.

Ebbene, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, nell’ipotesi di irreperibilità relativa è prevista la compilazione di due avvisi di ricevimento: il primo, di colore verde, conforme al modello di cui all’art. 2 della L. n. 890 del 1992, relativo alla raccomandata che contiene l’atto, che viene presentato dall’ufficiale giudiziario all’ufficio postale, ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della stessa legge, unitamente alla busta chiusa contenente l’atto da notificare di cui al comma 2, e poi completato dall’addetto al recapito in base agli esiti della notifica: il secondo,relativo alla comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), viene redatto, ai sensi del comma 4 dell’art. 8 cit., a cura dell’agente postale all’atto dell’invio della raccomandata spedita quando non sia stato possibile notificare l’atto giudiziario per assenza del destinatario o di altre persone idonee al ritiro.

La comunicazione di avvenuto deposito ha un ruolo centrale per tale modalità di notifica in quanto ha la finalità di dare notizia al destinatario del tentativo di notifica del piego e del suo deposito a cura dell’operatore postale presso il punto di deposito più vicino.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 8 va inviato in busta chiusa, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda; deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo del punto di deposito,nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ritiro del piego entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita per “compiuta
giacenza” trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui sopra e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente.

Un’interpretazione costituzionalmente orientata del dettato normativo impone di ritenere tale esibizione imprescindibile, in considerazione del fatto che solo la verifica dell’effettivo e corretto inoltro di tale avviso di ricevimento a cura dell’ufficiale postale consente di acquisire la prova che sia stata garantita al notificatario l’effettiva conoscenza dell’avvenuto deposito dell’atto presso
l’ufficio postale
, e quindi tutelato il suo diritto di difesa, e questa verifica non può che essere effettuata attraverso la disamina di tale atto, da cui risulta che effettivamente la comunicazione di avvenuto deposito sia giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario, perché sia assicurata una reale tutela al diritto di difesa, riconosciuto dall’art. 24 Cost., devono essere ispirate ad un criterio di effettività, e ciò può avvenire solo valorizzando tutti gli elementi ritenuti idonei e necessari dalla legge per
perseguire il detto criterio di effettività
.

L’allegazione dell’avviso di ricevimento non è un adempimento privo di rilevanza: in primo luogo, perché se la Corte Costituzionale prima, ed il legislatore dopo, non lo avessero considerato rilevante, non avrebbero richiesto che la raccomandata, di cui al comma 4, ne fosse corredata; in secondo luogo perché, quando la legge, in base ad una scelta operata nell’ambito della discrezionalità legislativa, ha ritenuto sufficiente che la notizia di una avvenuta notificazione fosse data a mezzo di raccomandata semplice, ha disposto in tal senso (v. art. 139, co. 3, c.p.c., in caso di consegna della copia a mani del portiere o del vicino di casa, che è formalità ben più affidabile dell’affissione di un avviso alla porta, onde si spiega il minor rigore della modalità di trasmissione della “notizia”, nonché art. 7, co. 3, della L. n. 890 del 1992, come modificato dall’art. 1, co. 813, lett. c), L. n. 145 del 18).

Si tratta, dunque, di una verifica ulteriore, ritenuta necessaria dalla previsione normativa nel momento in cui richiede che la spedizione della raccomandata abbia luogo con avviso di ricevimento; ne consegue che quest’ultimo deve essere allegato all’originale dell’atto e che la sua mancanza, rendendo impossibile il suddetto controllo, determina la nullità della notificazione, certamente sanabile ai sensi dell’art. 156 c.p.c.

Si osserva che la giurisprudenza, con riferimento alla raccomandata informativa prevista di cui all’art. 140 c.p.c., ha più volte affermato che “In tema di notificazione dell’accertamento tributario, qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall’art. 140 c.p.c., ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex art. 140 c.p.c., può dare atto di aver consegnato all’ufficio postale l’avviso informativo ma non attestare anche l’effettivo inoltro dell’avviso da parte dell’Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica” (Cass. n. 21132/09 e n. Cass. n. 25985/14).

La Corte di Legittimità ha ritenuto ancora che “In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità c.d. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione” (Cass. n. 25079/14; n. 27825/18 e 9782/18), mentre l’esibizione dell’avviso di ricevimento costituisce il presupposto per la verifica richiesta da Cass. n. 2683 del 2019, secondo cui in tema di adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c., nei casi di irreperibilità relativa, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che l’avviso di ricevimento, relativo alla raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, rechi l’annotazione da parte dell’agente postale dell’accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, senza che sia sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l’ufficio postale ovvero presso la casa comunale.

La data di spedizione della raccomandata rileva indubbiamente ai fini dell’individuazione del momento di perfezionamento della notifica, ma il perfezionamento della notifica dipende dall’inoltro dell’avviso di ricevimento, il cui deposito è indispensabile ai fini di provare la regolarità della notifica.

In conclusione, rilevato che la comunicazione di avvenuto deposito, ai sensi del comma 4 dell’art. 8 della L. n. 890 del 1992, deve essere inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che tale adempimento è stato ritenuto indispensabile sia dalla Corte costituzionale che dal Legislatore al fine
di assicurare la effettiva conoscibilità da parte del destinatario dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale;
che secondo le indicazioni della giurisprudenza costituzionale si impone una lettura omogenea del sistema di notificazione a mezzo ufficiale giudiziario diretta o a mezzo del servizio postale;
deve ritenersi che, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio di cui all’art. 8 della L. n. 890 del 1992, sia necessario che la parte fornisca la prova dell’effettivo e regolare invio dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata di inoltro della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), verifica che presuppone l’esibizione in giudizio del relativo avviso di ricevimento
.”.

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