processo tributario

DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODIFICABILE ANCHE NEL CORSO NEL GIUDIZIO TRIBUTARIO

20/07/2018


Il principio affermato dalla CTP Lombardia, con la sentenza n. 1848/2018, è chiaro: qualora ci si accorga di aver commesso degli errori formali che hanno condotto ad un reddito imponibile diverso da quello reale, la dichiarazione fiscale presentata dal contribuente, con riferimento ad un determinato periodo d’imposta, è emendabile perfino durante il contenzioso afferente il mancato pagamento dell’imposta denunciata.

Ciò – sottolineano i Giudici meneghini – indipendentemente dal fatto che il contribuente avesse chiesto la rateazione della comunicazione d’irregolarità notificatagli a seguito del riscontro dell’omesso versamento.

La vicenda in esame traeva origine dal ricorso presentato da una società immobiliare avverso una cartella esattoriale riconducibile a dei mancati pagamenti dell’imposta così come risultante dal modello Unico.

Nel proprio atto difensivo, la ricorrente eccepiva la circostanza, fondamentale, che l’imposta richiestale per il tramite del provvedimento impugnato non fosse in realtà quella corretta, dal momento che, come esposto in maniera dettagliata, durante la compilazione del modello Unico il consulente delegato aveva indicato in un rigo errato la quota di interessi passivi deducibili in funzione del contratto di leasing immobiliare stipulato dalla stessa, finendo per qualificare “contabilmente” gli stessi come somme indeducibili.

Proprio in virtù di ciò, la società aveva dapprima presentato un’istanza di autotutela all’ufficio in cui spiegava tutto quanto avvenuto, e, solo in seguito al diniego espressole da quest’ultimo, aveva proceduto ad inviare una nuova dichiarazione rettificativa di quella già presentata, con lo scopo, appunto, di far emergere l’errore commesso con conseguente rideterminazione dell’imposta dovuta.

Tutto questo, però, a parere dell’ufficio non era sufficiente a giustificare l’omesso versamento ma, soprattutto, a consentirgli di sgravare la cartella impugnata con riferimento alla parte d’imposta non dovuta.

Ciò, in ragione del fatto che la dichiarazione integrativa presentata a luglio del 2016 non poteva ritenersi idonea, giacché fuori termine, a sostituire il modello originario, anche e soprattutto – sosteneva l’amministrazione finanziaria – in virtù del fatto che all’art. 5 del D.L. n. 193/2016 non potesse riconoscersi efficacia retroattiva.

Un tale orientamento, però, non è riuscito a far breccia nei Giudici investiti della questione, i quali, con tono molto pragmatico e deciso, hanno ritenuto meritevoli di accoglimento le ragioni della società ricorrente.

A tal fine, Il Collegio milanese ha avuto modo di precisare quanto segue: “..La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento, risultata ampiamente dimostrata la sussistenza delle condizioni perché gli interessi passivi pagati su contratti di leasing possano essere portati in deduzione.

Risulta, infatti, non contestato che la (omissis) sia una società immobiliare di gestione che, per l’attuazione dei suoi programmi produttivi, ha stipulato contratti di leasing aventi ad oggetto immobili – patrimonio destinati alla locazione; in questa fattispecie non si rendono operanti i limiti di deducibilità di cui all’art. 96 del TUIR.

Non si pone, inoltre, il problema di approfondire l’operatività per l’anno 2013 dell’art. 5 del D.L. n. 193/2016, più volte richiamato, non solo perché la Corte Costituzionale si è espressa in senso favorevole al contribuente, ma soprattutto perché sul punto si è già pronunciata questa Commissione tributaria con la richiamata sentenza n. 4219/17.

Invero la CTR della Lombardia  - sezione 14 – (sentenza n. 93/2018) ha ulteriormente precisato che la dichiarazione dei redditi risultata errata a danno del contribuente può essere da questi emendata in qualsiasi momento, persino direttamente in fase contenziosa.

Se così non dovesse essere, ne conseguirebbe un prelievo fiscale indebito, e quindi incompatibile con il principio costituzionale della capacità contributivo di cui all’art. 53, co. 1, della Carta Costituzionale. Compromessa risulterebbe, inoltre, la correttezza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Carta Costituzionale; principio più volte invocato dalla Corte Costituzionale per superare limitazioni di tipo formale apposte dagli uffici erariali.”.

Il principio che ne deriva, quindi, è che la dichiarazione dei redditi è sempre emendabile, persino nel corso del giudizio tributario.

Sfoglia questa categoria..

Richiedi una prima consulenza

Compila il form e ti ricontatteremo entro 24h.

Allega l'atto che hai ricevuto

Web Developement Obdo - graphic and web