processo tributario

NOTIFICA DI ATTI ESATTORIALI CON POSTE PRIVATE: PER LA CTP DI POTENZA E' INESISTENTE

24/10/2018


Interessante pronuncia quella depositata lo scorso 18 Ottobre dalla Commissione tributaria provinciale di Potenza (n. 1261/18), nella quale si è avuto modo di discutere, ancora una volta, della (IL)legittimità dell’atto tributario notificato al contribuente per il tramite di un corriere postale privato.

Il caso trae origine dall’impugnazione di una comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria, in riferimento alla quale la ricorrente - difesa dal Dott. Daniele Brancale - opponeva una serie di motivi che a suo parere rendevano di fatto illegittima la stessa.

Tra questi, contestava in via pregiudiziale la nullità della misura cautelare apposta in conseguenza dell’inesistenza giuridica della notifica, considerato che ai fini dell’espletamento di quest’ultima, il concessionario della riscossione, piuttosto che affidarsi al fornitore del servizio postale universale, qual’é appunto Poste Italiane, aveva deciso di rivolgersi alla società privata NEXIVE, fuoriuscendo, così di fatto, dallo schema legale tipico previsto dal legislatore.

Ed è proprio sulla base di tale assunto che il difensore della contribuente invocava, infatti, il più penalizzante dei vizi di notifica riconosciuti dal nostro sistema processual - civilistico, vale a dire l’inesistenza, in riferimento alla quale chiedeva al Giudice non potersi disporre la c.d. sanatoria per raggiungimento dello scopo, così come prevista dall’art. 156 c.p.c.

Investito della questione, il Collegio tributario lucano, in aderenza all’ormai univoco orientamento giurisprudenziale esistente sul punto, ha accolto la doglianza della ricorrente concludendo per la declaratoria di illegittimità della misura cautelare adottata.

Nel fare ciò, i decidenti potentini si sono premurati di precisare quanto segue: “Quanto al primo motivo di ricorso con il quale l’odierna ricorrente, in via pregiudiziale, eccepiva la nullità e/o illegittimità dell’iscrizione ipotecaria impugnata, per inesistenza giuridica della notifica posta in essere in violazione dell’art. 26, DPR n.602/73, nonché dell’art.4, co.5 del D. Lgs. n.261 del 1999, il Collegio osserva preliminarmente come in merito alla questione relativa alla notificazione di atti amministrativi, tra questi anche gli atti tributari sostanziali e processuali, nonché giudiziari effettuata a mezzo del servizio postale privato, ormai vi é un ****orientamento consolidato della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, nel senso che, la notifica di un atto amministrativo contenente una pretesa tributaria effettuata mediante un servizio gestito da soggetto licenziatario privato deve ritenersi inesistente**, e come tale non suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c., atteso che l’art. 4. co.1, lett. a), del d.lgs. n.261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane Spa le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L. 11.890/82 (Cass. Ord. n.19467/16, n.23887/17, Cass. SS.UU. n.13452/17, 15347/15, 27021/14).

Orbene, a parere di questo Collegio, appare opportuno, per completezza espositiva dar conto su come incida su tale univoco orientamento e, quindi, sulla decisione della presente controversia, l’entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Infatti, la Legge 04.08.2017 n.124, all’art. 1, co.57, lett.b) ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l’abrogazione dell’art.4 del d. lgs. n.261 del 22.07.1999

Detta abrogazione comporta, quindi, la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della Legge n. 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al cds ai sensi dell’art. 201 del d.lgs. n.285/1992. 

Giova evidenziare come detta abrogazione, opera, peraltro come espressamente sancito dalla succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017. Ciò induce a ritenere che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia giurisprudenziale dalla Corte di Cassazione come sopra citato. 

Considerato che, la legge con la quale è stata disposta l’abrogazione dell’esclusiva in capo a Poste Italiane SpA, a far data dal 10.09.2017, subordinava l’efficacia del nuovo regime all’emanazione delle licenze individuali in favore di diversi operatori postali privati. 

Che anche a seguito della Legge n.124 del 04.08.2017, la quale estenderebbe la notifica degli atti tributari-processuali anche in favore degli operati postali privati, tuttavia, tale norma non è ancora applicabile in quanto manca il Regolamento e le autorizzazioni che dovrebbero essere rilasciate ai singoli operatori richiedenti, è intervenuta la S.C. unitamente a numerose pronunce di merito che hanno statuito l’inesistenza giuridica della notifica dell’atto tributario, inviato a mezzo soggetti operatori di poste private, privi delle prescritte licenze. 

Atteso che fino ad oggi non risultano rilasciate alcune licenze a soggetti di poste private e tenuto conto che il provvedimento di iscrizione ipotecaria di cui è causa è stato notificata il 30.10.17 alla ricorrente a mezzo di un servizio postale privato denominato NEXIVE, ne consegue che la notificazione dell’atto impugnato deve ritenersi giuridicamente inesistente, in più non suscettibile di alcuna sanatoria ex art.156 c.p.c..”.

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