processo tributario

LA CTP DI ROMA CONFERMA IL DIVIETO DI DIFESA ESTERNA PER L'AGENZIA RISCOSSIONE EVOCATA NEL GIUDIZIO TRIBUTARIO

31/01/2019


Continua il filone giurisprudenziale che sanziona con la declaratoria di nullità della costituzione in giudizio (e con le relative conseguenze in termini processuali) il comportamento dell’ex Equitalia, che nel difendersi dalle opposizioni sollevate dal contribuente dinanzi al Giudice Tributario conferisce mandato ad un avvocato del libero foro piuttosto che ad un funzionario della propria struttura operativa.

A tal proposito, è quanto mai essenziale ricordare agli addetti ai lavori che l’art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 546/92, nella sua ultima versione, prevede testualmente che: “L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché dell’Agente della Riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.”.

Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2016 (data di entrata in vigore del nuovo art. 11, comma 3, così come modificato dall’art. 9, comma 1, lettera d, n. 1, del D. Lgs. n. 156/2015), il concessionario della riscossione aveva l’obbligo, e non già la mera facoltà, di costituirsi in giudizio solo ed esclusivamente per il tramite di legali interni alla propria struttura.

Nonostante il chiaro tenore letterale della norma, però, molteplici sono stati (e sono tuttora) gli uffici territoriali della ex Equitalia che, in totale disallineamento con l’incipit del Legislatore, continuano ad affidare la difesa dell’ente nelle controversie tributarie a difensori c.d. “esterni”.

Tanto da ritrovarci, ad oggi, con un vero e proprio sequel di pronunce giurisprudenziali che stanno, di giorno in giorno, censurando sempre più una simile tipologia di scelta processuale.

Da ultimo, riportiamo quanto ha avuto modo di statuire sulla presente questione la Commissione tributaria provinciale di Roma con una recente sentenza depositata il 29 gennaio scorso.

L’eccezione di nullità della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione mediante un avvocato del libero Foro, sollevata dal contribuente e non specificamente contestata da controparte interessata, è fondata e deve essere accolta, in conformità a quanto statuito da Cass. 28741/2018, non trattandosi di mera irregolarità endoprocedimentale.

All’uopo, non si dimentichi che l’art. 1 del d.l. 193/16 (come modificato dalla legge di conversione n. 226/2016) ha previsto, a decorrere dal 1 luglio 2017, la successione ope legis a titolo universale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione alla ex Equitaliaed, in particolare, il comma 8 di detto art. 1 ha disciplinato l’attività difensiva svolta dall’Agente della Riscossione avanti alle Commissioni tributarie, disponendo espressamente l’applicazione dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, con la conseguenza che l’Agente della Riscossione nei cui confronti sia stato prodotto il ricorso debba stare in giudizio solo attraverso propri funzionari, con conseguente inutilizzabilità di avvocati esterni.

La declaratoria di nullità della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel presente giudizio tributario (promosso dal contribuente dopo il 01.07.2017), comporta l’estromissione processuale ad excludendum del detto Agente della Riscossione dalla causa, con stralcio - dal fascicolo d’ufficio - della documentazione prodotta da essa parte resistente e delle relative argomentazioni difensive.”.

Dal quadro appena descritto emerge, in maniera evidente, l’impossibilità del Giudice tributario adito di utilizzare la documentazione prodotta in giudizio dall’Agente della riscossione (a disprezzo delle tesi sostenute dal ricorrente), ogni qual volta lo stesso si sia presentato dinanzi al Collegio giudicante per il tramite di un avvocato del libero foro piuttosto che direttamente con un funzionario della propria struttura operativa.

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