processo tributario

RICORSO AVVERSO ESTRATTI DI RUOLO: LA DECISIONE DEL GIUDICE INVOLGE ANCHE L’INTERVENUTA PRESCRIZIONE DELLE PRETESE TRIBUTARIE

17/12/2018


E’ questo – a parere di chi scrive – l’aspetto di maggior rilievo contenuto nella sentenza n. 279/4/18, depositata in data 21 maggio 2018 presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale di Vicenza.

La questione traeva origine dall’impugnazione di diverse cartelle esattoriali, conosciute dal contribuente in seguito ad un accesso effettuato presso gli sportelli dell’agente della riscossione per verificare la propria posizione debitoria.

Nel corso di tale analisi, il debitore, appurata l’esistenza di una serie di ruoli iscritti a suo carico, presuntivamente notificatigli entro la fine dell’anno 2004, chiedeva all’ufficio competente di consegnargli, laddove vi fossero, gli eventuali atti interruttivi della prescrizione, al fine di poter capire se le pretese esistenti fossero ancora legittime.

Richiesta non esaudita, però, dal concessionario della riscossione, il quale, a motivo del suo diniego, adduceva di non essere tenuto all’esibizione di atti successivi dal momento che, alla data della domanda, erano in ogni caso decorsi i 5 anni in relazione ai quali vigeva l’obbligo di conservazione della documentazione.

In virtù di tale circostanza, dunque, il contribuente presentava ricorso alla Commissione tributaria di Vicenza, affinché la stessa statuisse, in primis, sulla regolarità della notifica delle cartelle di pagamento in questione e, in secondo luogo, sulla potenziale prescrizione maturata successivamente alla consegna delle stesse al cittadino.

L’ufficio, dal canto suo, si costituiva regolarmente in giudizio depositando agli atti copia della documentazione dalla quale si evinceva la tempestiva e regolare notifica delle cartelle impugnate.

Nonostante ciò, il Collegio vicentino ha, però, ritenuto meritevoli di accoglimento le doglianze sollevate dal ricorrente, soffermandosi in maniera particolare sulla “prova” dell’invio di eventuali atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva alla notifica delle cartelle avvenuta nel 2004.

Dopo una breve disamina sull’ormai pacifica ammissibilità del ricorso avverso gli estratti di ruolo relativi ad atti esattoriali mai conosciuti, i Giudici tributari di Vicenza, appurata la regolare notifica delle cartelle contestate, hanno comunque accolto il ricorso del contribuente ritenendo totalmente fondata l’eccezione di prescrizione post notifica delle cartelle.

Nel fare ciò, i decidenti hanno avuto modo di affermare quanto segue: “La Commissione, tenuto conto di quanto osservato da parte resistente, rilevando l’assenza di atti interruttivi ai fini della prescrizione del credito erariale, accoglie le doglianze del ricorrente.

Precisa altresì che gli atti interruttivi sono indispensabili ai fini della valutazione sulla eccepita prescrizione che, comunque, investe questa Commissione in quanto, la Corte di Cassazione, con ord. N. 10809 del 4.5.5017, in tema di (opposizione all’estratto di ruolo esattoriale e alla legittimità dell’eccezione di prescrizione ove l’agente della riscossione ha dato prova della regolare notifica della cartella), come nel caso trattato, ha ritenuto ammissibile tale eccezione, in quanto il Giudice è comunque tenuto a sottoporre a vaglio l’eccezione di prescrizione.”.

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