processo tributario

LITI CON IL FISCO: DALLA MANOVRA "TRE" ASSIST DIVERSI PER CHIUDERE IN MANIERA AGEVOLATA

11/01/2023


DEFINIZIONE LITI PENDENTI: COME FUNZIONA?

Il maxi pacchetto “TREGUA FISCALE” - inserito all’interno della Legge di Bilancio 2023 - non poteva non riguardare anche le posizioni di tutti coloro che in questi anni hanno instaurato - a torto o a ragione -  una lite con il fisco a tuttora pendente.

La Legge n. 197/2022, in vigore dal 1° gennaio 2023,  prevede infatti (articolo 1, commi da 186 a 218) la possibilità di:

  1.  Definire in maniera agevolata (articolo 1, commi da 186 a 205) le liti pendenti con l’Amministrazione finanziaria (e/o Agenzia delle Dogane) o, in alternativa:
  2. tentare un accordo di conciliazione per le controversie pendenti dinanzi alle Corti tributarie di primo e di secondo grado (articolo 1, commi da 206 a 212) e, infine:
  3. rinunciare in maniera agevolata alle liti pendenti davanti alla Corte di Cassazione (articolo 1, commi da 213 a 218).

Prima di addentrarci nella disamina approfondita di ogni singola misura testé citata, corre l’obbligo di evidenziare come al fine di usufruire di siffatte agevolazioni la lite debba essere “pendente” alla data del 01.01.2023, vale a dire alla data di entrata in vigore della c.d. “Finanziaria”.

A) DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

L’art. 1, comma 186, prevede testualmente che: “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia”.

Per valore della controversia si intende l’importo richiesto nell’atto oggetto di lite ad esclusivo titolo di IMPOSTA.

 ​​​​​In deroga alla regola generale appena citata, la norma prevede poi la possibilità di definire le controversie in esame ad una percentuale diversa, secondo lo schema che segue:

  • 90% dell’imposta, in caso di ricorso iscritto a ruolo entro il 01.01.2023;
  • 40% dell’imposta, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nella pronuncia di primo grado (non passata in giudicato alla data del 01.01.2023);
  • 15% dell’imposta, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nella pronuncia di secondo grado (non passata in giudicato alla data del 01.01.2023);
  • 5% dell’imposta, in caso di doppia soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in tutti e due i gradi di merito (se il ricorso pende in Cassazione).

Sono esclusi dalla definizione agevolata in commento i giudizi aventi ad oggetto: i) le risorse proprie tradizionali UE; ii) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

COME SI ACCEDE ALLA DEFINIZIONE?

Il comma 194 prevede che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino i mille euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con scadenze 30 giugno e 30 settembre nel 2023, e 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno successivo.

In tale ultima ipotesi, quindi, si potrà accedere alla definizione presentando - entro il 30.06.2022 - la domanda unitamente alla ricevuta del pagamento della prima rata.

Sul punto è importante sottolineare come la norma preveda esplicitamente l’impossibilità di procedere al versamento delle somme dovute facendo ricorso all’istituto della compensazione  previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997.

Sempre al riguardo, corre l’obbligo di evidenziare, inoltre, come il Legislatore si sia premurato di specificare che: “dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio“​​, ed ancora che: “La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa”.

LA DEFINIZIONE SI APPLICA ANCHE ALLE LITI CON GLI ENTI LOCALI?

Al momento non è prevista l’estensione delle norme appena citate alle liti aventi ad oggetto gli atti emessi dagli enti locali; tuttavia, appare doveroso far presente che il comma 205 concede ad ogni singolo Comune la facoltà di aderire a tale forma di definizione, così statuendo: “Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.”.

Pertanto, la decisione di aderire o meno viene rimessa alla scelta di ogni singolo Comune.

B) CONCILIAZIONE GIUDIZIALE “FUORI UDIENZA”

In alternativa alla Definizione delle liti pendenti appena vista, la Legge di Bilancio 2023 prevede (commi da 206 a 212) un particolare “Accordo di conciliazione”, che permette di definire le controversie pendenti (all’01.01.2023) innanzi alle Corti di Giustizia tributaria di primo e di secondo grado - in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che riguardano tassativamente i soli “atti impositivi”stipulando, entro il 30.06.2023, un accordo “fuori udienza” che prevede la possibilità di chiudere la lite usufruendo della riduzione delle sanzioni irrogate ad 1/18 del minimo previsto dalla legge.

Il pagamento delle somme dovute per affetto dell’accordo conciliativo (o della prima rata) deve essere effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione del medesimo.

E’ ammessa la facoltà di diluire le somme dovute in numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

Anche in riferimento a tale misura è doveroso far presente, infine, come il Legislatore abbia tassativamente escluso la possibilità di pagare gli importi dovuti mediante il ricorso all’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997.

C) RINUNCIA AGEVOLATA AL GIUDIZIO DI CASSAZIONE

Tra gli strumenti volti a definire le liti pendenti con il fisco, troviamo, infine, la c.d. “Rinuncia agevolata al giudizio di Cassazione” (che, per l’appunto, riguarda solo ed esclusivamente i giudizi pendenti dinanzi a tale organo giurisdizionale).

Il comma 213 (Legge di Bilancio) afferma, infatti, che: “In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, nelle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 215, di tutte le pretese azionate in giudizio.”

Coloro i quali decidessero di aderire a tale istituto - trovandosi nelle condizioni descritte dalla norma sopra riprodotta - potranno chiudere la lite con il fisco beneficiando delle sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo di quelle previste dalla legge in relazione alla violazione constatata per il tramite dell’atto impositivo oggetto della controversia.

La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti.

Da quello che emerge, dunque, dall’analisi del dato letterale della norma, non è prevista in questo caso la possibilità di dilazionare le somme dovute per effetto della sottoscrizione dell’accordo.

Sul punto, merita segnalare che analogamente a quanto previsto per le altre 2 modalità di definizione delle liti, non è consentito pagare l’importo dovuto mediante l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997.

Inoltre, sempre in maniera analoga a quanto visto in riferimento alle misure precedentemente analizzate, sono esclusi dal raggio di applicazione di tale istituto i giudizi aventi ad oggetto le risorse proprie tradizionali UE e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.


Se anche TU ti trovi in una delle situazioni sopra descritte e desideri aderire ad una delle misure offerte dal Legislatore al fine di chiudere in maniera agevolata la lite pendente con il fisco, non esitare a CONTATTARCI ai seguenti recapiti:

340 9631958 - dott.danielebrancale@gmail.com

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